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ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE LAVORATRICI MADRI

Le istruzioni operative con la circolare Inps n. 82 del 29-7-2026.

mercoledì 5 agosto 2026

 

SERVIZIO LAVORO PREVIDENZA CIRCOLARE N. 104 

 

L’esonero contributivo per tutti i datori di lavoro privati che dall’1-1-2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli minorenni prive di impiego da almeno 6 mesi, trova ora le istruzioni operative con la circolare Inps n. 82 del 29-7-2026. 

La norma è contenuta nei commi 210-213 della Legge di bilancio 2026.  

 

Lo sgravio contributivo è totale con un limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Come di consueto sono esclusi i premi e i contributi Inail e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

 

La durata del beneficio è determinata come segue. 

  • In caso di assunzione con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione.  

  • In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, l'esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data di assunzione (quindi per 18 mesi complessivi sommando i periodi a tempo determinato e indeterminato). 

  • In caso di assunzione a tempo indeterminato, l'esonero spetta per 24 mesi dalla data dell'assunzione. 

 

Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, quelli di apprendistato e quelli di lavoro intermittente o a chiamata anche se a tempo indeterminato. 

 

L'esonero contributivo è riconosciuto entro gli specifici limiti di spesa per gli anni 2026-2035. 

Al raggiungimento del limite di spesa, l'Inps non accoglierà ulteriori domande. 

 

Seguiamo l’indice della circolare per gli aspetti che meritano un approfondimento. 

  

Lavoratrici per le quali spetta l’esonero 

  

L’esonero spetta per le assunzioni effettuate dall’1-1-2026 di donne madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni (dovendosi intendere 17 anni e 364 giorni). 

Il requisito deve essere posseduto al momento dell’assunzione; è ininfluente  

  • la nascita del terzo figlio successiva all’evento incentivato;  

  • il compimento di 18 anni da parte di uno dei figli dopo l’assunzione incentivata;  

  • la presenza di figli di età superiore a 18 anni, a condizione che almeno 3 abbiano il requisito anagrafico richiesto. 

Il beneficio permane in caso di premorienza di uno o più figli o di fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre. 

L’esonero spetta anche per le lavoratrici che hanno figli in adozione o in affidamento, compresi i periodi di pre-affido o preadozione. 

  

Al momento dell’assunzione la donna deve essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi1. 

  

Rapporti di lavoro incentivati, assetto e durata dell’esonero 

  

La soglia massima annua dell’ esonero di 8.000 rapportata a mese è di 666,66 euro (€ 8.000/12); per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese la soglia mensile va riproporzionata a 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. 

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale deve essere proporzionalmente ridotto. 

  

In caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, l’esonero può essere riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato per effetto della medesima disposizione. 

  

Come già accennato, l’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione. 

 

Come di consueto, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: 

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL; 

  • il contributo al Fondo di garanzia Tfr; 

  • il contributo ai Fondi di solidarietà bilaterali e al Fis; 

  • il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale; 

  • il contributo dello 0,30% ai Fondi interprofessionali per la formazione continua; 

  • il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; 

  • il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo; 

  • il contributo di solidarietà per gli sportivi. 

  

In caso di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza si applica l’articolo 2 comma 30 Legge n. 92/2012 (restituzione del contributo addizionale dell’1,40%). 

  

L’esonero spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. 

  

Come per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento. 

  

Condizioni di spettanza dell’esonero 

  

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alle condizioni generali. 

  • Rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (opera anche il successivo comma 1175bis in caso di regolarizzazione). 

  • Applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31 Dlgs 150/2015). 

  • In caso di assunzioni in somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore2. 

  

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato 

  

Per le sue caratteristiche, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di taluni datori di lavoro o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene, conseguentemente, che il citato esonero non sia sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali. 

  

Coordinamento con altre agevolazioni 

  

L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Si tratta, a titolo di esempio: 

  • dell’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni; 

  • della “Decontribuzione Sud” (art. 1 co. 406-422 Legge di Bilancio 2025) 

  • dell’incentivo previsto per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della Legge n. 68/1999; 

  • dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari della Naspi; 

  • della riduzione contributiva per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate; 

  • delle riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia. 

  

Se le lavoratrici assunte vengano occupate in Paesi extracomunitari non convenzionati, per le quali è prevista una contribuzione previdenziale speciale con l’applicazione di retribuzioni convenzionali, l’esonero in trattazione non trova applicazione. 

 

La misura è invece compatibile con: 

  • la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (superdeduzione ex articolo 4 Dlgs n. 216/2023); 

  • l’agevolazione prevista a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”  (art. Legge n. 162/2021, n. 162); 

  • le riduzioni della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore. 

 Istruzioni operative 

  

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato“ELM3”appositamente predisposto dall’Istituto e disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)” - la domanda di ammissione all’agevolazione. 

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del citato modulo di istanza on-line, la domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni: 

- l’indicazione della lavoratrice assunta e la dichiarazione del suo status di priva di impiego e madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni; 

- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato; 

- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità; 

- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale; 

- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. 

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a: 

- verificare l’esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie; 

- calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata; 

- verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto; 

- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione. 

  

L’importo dell’esonero non cambia se l’orario di lavoro della lavoratrice aumenta (ad esempio per modifica della percentuale oraria di lavoro part-time o per trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno). 

Al contrario nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto. 

 

La circolare non lo precisa ma l’importo dell’esonero non dovrebbe cambiare anche in caso di aumento della retribuzione. Infatti, successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il datore di lavoro può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. 

  

Per le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens, si può consultare la circolare Circolare numero 82 del 29-07-2026 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS 

 

Testo completo della circolare in allegato

 

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