SERVIZIO LAVORO PREVIDENZA CIRCOLARE N. 104
L’esonero contributivo per tutti i datori di lavoro privati che dall’1-1-2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli minorenni prive di impiego da almeno 6 mesi, trova ora le istruzioni operative con la circolare Inps n. 82 del 29-7-2026.
La norma è contenuta nei commi 210-213 della Legge di bilancio 2026.
Lo sgravio contributivo è totale con un limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile. Come di consueto sono esclusi i premi e i contributi Inail e resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La durata del beneficio è determinata come segue.
Sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico, quelli di apprendistato e quelli di lavoro intermittente o a chiamata anche se a tempo indeterminato.
L'esonero contributivo è riconosciuto entro gli specifici limiti di spesa per gli anni 2026-2035.
Al raggiungimento del limite di spesa, l'Inps non accoglierà ulteriori domande.
Seguiamo l’indice della circolare per gli aspetti che meritano un approfondimento.
Lavoratrici per le quali spetta l’esonero
L’esonero spetta per le assunzioni effettuate dall’1-1-2026 di donne madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni (dovendosi intendere 17 anni e 364 giorni).
Il requisito deve essere posseduto al momento dell’assunzione; è ininfluente
Il beneficio permane in caso di premorienza di uno o più figli o di fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
L’esonero spetta anche per le lavoratrici che hanno figli in adozione o in affidamento, compresi i periodi di pre-affido o preadozione.
Al momento dell’assunzione la donna deve essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi1.
Rapporti di lavoro incentivati, assetto e durata dell’esonero
La soglia massima annua dell’ esonero di 8.000 rapportata a mese è di 666,66 euro (€ 8.000/12); per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese la soglia mensile va riproporzionata a 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.
In caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, l’esonero può essere riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato per effetto della medesima disposizione.
Come già accennato, l’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione.
Come di consueto, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
In caso di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza si applica l’articolo 2 comma 30 Legge n. 92/2012 (restituzione del contributo addizionale dell’1,40%).
L’esonero spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Come per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.
Condizioni di spettanza dell’esonero
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato alle condizioni generali.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di taluni datori di lavoro o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene, conseguentemente, che il citato esonero non sia sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali.
Coordinamento con altre agevolazioni
L’agevolazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Si tratta, a titolo di esempio:
Se le lavoratrici assunte vengano occupate in Paesi extracomunitari non convenzionati, per le quali è prevista una contribuzione previdenziale speciale con l’applicazione di retribuzioni convenzionali, l’esonero in trattazione non trova applicazione.
La misura è invece compatibile con:
Istruzioni operative
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato“ELM3”appositamente predisposto dall’Istituto e disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)” - la domanda di ammissione all’agevolazione.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del citato modulo di istanza on-line, la domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
- l’indicazione della lavoratrice assunta e la dichiarazione del suo status di priva di impiego e madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a:
- verificare l’esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
L’importo dell’esonero non cambia se l’orario di lavoro della lavoratrice aumenta (ad esempio per modifica della percentuale oraria di lavoro part-time o per trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno).
Al contrario nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
La circolare non lo precisa ma l’importo dell’esonero non dovrebbe cambiare anche in caso di aumento della retribuzione. Infatti, successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse finanziarie, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il datore di lavoro può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
Per le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens, si può consultare la circolare Circolare numero 82 del 29-07-2026 | Dettaglio di Circolari, Messaggi e Normativa | INPS
Testo completo della circolare in allegato