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SISTEMI DI GEOLOCALIZZAZIONE PER GUARDIE GIURATE

Autorizzazione ex legge 300/1970

mercoledì 4 marzo 2026

Con la nota n. 1511 del 16-2-2026 l’Ispettorato nazionale del lavoro torna sulla necessità di autorizzazione in caso di sistemi di geolocalizzazione obbligatori per legge: nel caso in esame si tratta delle guardie giurate[1].

 

La normativa di riferimento ripresa dall’Inl è l’allegato A del Dm n. 269/2010 che prevede al punto 4.1.7 “l'istituto che opera in ambito territoriale esteso (art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5) dovrà garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione). Alternativamente l'istituto potrà attivare centri di comunicazione o centrali operative distaccati dalla sede principale al fine sempre di garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il personale operativo impiegato nei servizi”.

 

L’Ispettorato evidenzia questi punti:

  • il DM n. 269/2010 è norma di rango inferiore rispetto alla Legge n. 300/1970;
  • la geo-referenziazione è prevista solo in alcuni ambiti (3, 4 e 5);
  • la norma stabilisce anche una procedura alternativa.

 

Secondo la relazione tecnica presentata dalla società istante il sistema di Gps tende a soddisfare esigenze organizzative e produttive e di sicurezza. Nella relazione si riporta che i sistemi di localizzazione satellitare Gps sono strumenti ritenuti fondamentali al fine di consentire interventi tempestivi soprattutto in caso di allarme ed emergenza, nonché per garantire la massima sicurezza delle guardie giurate durante gli interventi (sicurezza sul lavoro).

Inoltre, la funzionalità di localizzazione consente, al momento della ricezione di un allarme od in occasione di un’ispezione, l’attivazione immediata da parte dell’operatore del sistema di navigazione satellitare, permettendo dunque alla G.p.G. di raggiungere tempestivamente il sito interessato (esigenze organizzative e produttive).

 

Nonostante queste considerazioni, per l’Inl l’installazione di sistemi Gps non può essere considerata uno strumento necessario alla prestazione lavorativa e pertanto si dovrà seguire la procedura indicata dall’articolo 4 comma 1 della Legge n. 300/1970 (accordo sindacale o autorizzazione).

L’Inl (circolare n. 2572 del 14-4-2023) era giunto alla stessa conclusione su un caso analogo (installazione dell’impianto di videosorveglianza a circuito chiuso reso obbligatorio dal Dm 22-1-2010) affermando che le garanzie dell’art. 4 e la disciplina in materia di trattamento dei dati personali non possono subire limitazioni nei casi di sistemi di videosorveglianza imposti da normative di settore.

 

[1] L’Ispettorato nazionale del lavoro con nota prot. n. 831 del 28-1-2026 era intervenuto in relazione al sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) circolare lavoro previdenza n. 32/26).

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