Circolari

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025-2026

Le istruzioni operative

martedì 13 gennaio 2026

L’Inail ha emanato la consueta istruzione operativa sull’autoliquidazione 2025.2026 (nota 22-12-2024 - prot. n. 11245).

Le istruzioni ricalcano quelle dello scorso anno.

Sul tema è consultabile la Guida all'autoliquidazione 2025/2026 pubblicata in www.inail.it - Attività - Assicurazione - Premio assicurativo - Autoliquidazione.

Nel rinviare alla lettura della circolare segnaliamo alcuni punti.

 

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2025/2026 da indicare nel modello F24 è 902026.

 

Riepilogo scadenze/servizi e tasso di interesse per il pagamento in quattro rate

 

16-2-2026 - termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale.

16-2-2026 - versamento contributi associativi (da effettuare in unica soluzione).

16-2-2026 - termine per l’invio della comunicazione di riduzione del presunto (datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2026 retribuzioni inferiori a quelle corrisposte nel 2025 - ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2026 (servizio “Riduzione Presunto”).

2-3-2026 - termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2025.

 

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel “Fascicolo aziende” le Comunicazioni delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2025/2026, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni e i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”.

 

Pagamento rateale

 

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16-2-2026, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato.

I coefficienti per il calcolo degli interessi in base al tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025 (2,75% in base alle comunicazioni del Mef) è in genere comunicato con successiva nota.

 

Nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole

 

Questo paragrafo è una novità che tiene conto delle disposizioni dell’articolo 1 comma 1 del Dl 159/2025 che ha autorizzato l’Inail ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria (vedi nostra circolare n. 132/25).

La nota Inail prot.10896 del 10-12-2025 ha comunque già fornito istruzioni per l’applicazione in via provvisoria dal 1-1-2026 delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole (nostra circolare n. 139/25).

Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico sono applicate in via provvisoria con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

  1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’Inail adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione;
  2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

 

Riduzioni del premio assicurativo

 

Questo il riepilogo delle riduzioni contributive applicabili all'autoliquidazione 2025/2026 e poi illustrate dalla nota.

Rispetto allo scorso anno segnaliamo il punto 4. Non sono invece una novità i punti 8 e 9 relativi alle cooperative Legge 240/1984.

  1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
  2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
  3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
  4. Sgravio navi autorizzate all’annotazione nell’elenco previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023 (PAN)
  5. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
  6. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
  7. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
  8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)[1]
  9. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)[2]
  10. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

Apertura Servizi online

 

I servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2025-2026 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:

  • Riduzione di Presunto (PAT): 2 gennaio 2026;
  • Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2026;
  • Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 8 gennaio 2026;
  • AL.P.I. online (PAT): 8 gennaio 2026;
  • Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 8 gennaio 2026;
  • Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2026.

Sul portale istituzionale sono disponibili i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (www.inail.it>Supporto>Guide e manuali operativi>Pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione).

 

 

[1] Alle cooperative agricole e loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge 240/1984 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% (cooperative operanti in zone montane) e del 68% (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2025 che alla rata 2026. Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

[2] Alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui all’art. 2, comma 1, legge 240/1984 non operanti in zone montane o svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2025, che alla rata 2026.

Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate (punto 8).

In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell’azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2025 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

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