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BONUS MAMME - ISTRUZIONI INPS

Arrivano, con la circolare Inps n. 139 del 28-10-2025, le istruzioni relative al bonus mamme dopo le modifiche introdotte dall’articolo 6 del Dl 95/2025

giovedì 30 ottobre 2025

Arrivano, con la circolare Inps n. 139 del 28-10-2025, le istruzioni relative al bonus mamme dopo le modifiche introdotte dall’articolo 6 del Dl 95/2025 (circolare n. 93/25).

Il provvedimento ha posticipato all’anno 2026 l’esonero contributivo parziale per le donne lavoratrici con 2 o più figli e, contemporaneamente, ha introdotto per l’anno 2025 per le medesime lavoratrici che svolgono un’attività di lavoro dipendente (esclusi i rapporti di lavoro domestico) o autonomo un’integrazione al reddito di 40 euro al mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

Per le lavoratrici madri con 3 o più figli, il nuovo bonus mamme non è riconosciuto nei mesi o frazioni di mese nei quali le medesime sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Le lavoratrici hanno fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo e, comunque, non oltre il 31-12-2026, all’esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico.

Anche se la domanda deve essere presentata dalle lavoratrici e l’importo sarà erogato direttamente dall’Inps, forniamo una sintesi della circolare tralasciando gli aspetti operativi. Un motivo di interesse per i datori di lavoro è dato anche dal fatto che, come vedremo nei paragrafi successivi, la fruizione del nuovo bonus può alternarsi con l’esonero contributivo del 100% dei contributi Ivs

  1. Requisiti di accesso 

Questi i requisiti, che le lavoratrici madri devono possedere congiuntamente, per l’accesso al nuovo bonus mamme.

1. Numero di figli

Le lavoratrici devono essere madri

  • con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo); il più piccolo deve essere di età inferiore a 10 anni,
  • madri con 3 o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo); il più piccolo deve essere di età inferiore a 18 anni.

Il requisito deve sussistere l’1-1-2025 o si deve perfezionare entro il 31-12-2025. Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del 10° anno di età del 2° figlio o del 18° anno di età del figlio più piccolo nel caso di 3 o più figli.

Se il requisito si perfeziona dopo il’1-1-2025, il Nuovo bonus mamme spetta dal mese in cui si perfeziona il requisito stesso.

In caso di nascita del 2° o successivo figlio nel 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre.

Ai fini del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale. 

2. Attività di lavoro 

Le lavoratrici madri (con 2 figli) devono essere dipendenti del settore pubblico o privato (sono esclusi i rapporti di lavoro domestico) o lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione separata.

Il nuovo bonus mamme spetta anche in caso di rapporti di lavoro intermittenti o a scopo di somministrazione.

  • Per le lavoratrici dipendenti il nuovo bonus spetta per i soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.
  • Per le lavoratrici autonome il nuovo bonus spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa o fondo di riferimento nell’anno 2025.
  • Per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata il nuovo bonus mamme spetta per i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2025 (i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa).

Sono escluse dal nuovo bonus le mamme

  • titolari di cariche sociali. Su questo punto occorre fare una riflessione visto che l’affermazione dell’Istituto è molto secca. A nostro avviso l’esclusione riguarda le donne iscritte alla gestione separata in qualità di amministratrici di società; non dovrebbero essere interessate le amministratrici di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro subordinato.
  • imprenditrici non iscritte all’Ago e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Per le lavoratrici madri con 3 o più figli, il nuovo bonus non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In questo caso, infatti, le lavoratrici possono accedere fino al 31-12-2026 all’esonero del 100% dei contributi previdenziali per Ivs per la quota posta a loro carico.

In caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, il diritto al nuovo bonus cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.

Opportunamente si ricorda che anche i rapporti di apprendistato sono a tempo indeterminato. 

Riportiamo di seguito gli esempi contenuti nella circolare.

  • la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con due figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025 a prescindere dal rapporto di lavoro se a tempo determinato e indeterminato. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 15 settembre 2025. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di settembre 2025;
  • la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025 se titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato o lavoratrice autonoma. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 10 novembre 2025. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di novembre 2025;
  • la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene il 20 aprile 2025. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di aprile 2025 al mese di dicembre 2025 a prescindere dal rapporto di lavoro se a tempo determinato e indeterminato;
  • la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con due figli e titolare di contratto a tempo indeterminato; la lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2025; nel mese di settembre 2025 nasce il terzo figlio. Dal mese di settembre la lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme, in quanto titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma può accedere all’esonero totale dei contributi IVS di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
  • la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli di cui il più piccolo ha otto anni ed è titolare di un contratto a tempo indeterminato. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme, ma può accedere all’esonero totale dei contributi previdenziali IVS, previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
  • la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli di cui il più piccolo ha cinque anni ed è titolare di un contratto a tempo determinato; nel mese di luglio 2025, il contratto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2025 al mese di giugno 2025. Dal mese di luglio 2025 la lavoratrice può accedere all’esonero totale dei contributi IVS di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;
  • la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2025 è madre con tre figli, tutti di età superiore ai diciotto anni. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme. Si evidenzia che tale lavoratrice non può accedere neanche all’esonero totale dei contributi IVS di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.

3. Requisito economico 

In questo caso la verifica del requisito è relativamente semplice in quanto la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 deve essere pari o inferiore a 40.000 euro. 

  1. Assetto e misura 

Il nuovo bonus, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, sarà erogato nel mese di dicembre 2025 (per essere precisi si tratta della mensilità relativa al mese di dicembre), compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026, per un importo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mensilità

  1. Presentazione e gestione delle domande 

Il beneficio è erogato a domanda dall’INPS.

Le domande devono essere presentate entro 40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare n. 139 (ovviamente il requisito del reddito deve essere stimato).

Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono presentare la domanda entro il 31-12-2026.

Per gli altri aspetti rinviamo alla lettura della circolare. 

  1. Regime fiscale e non rilevanza ai fini dell’indicatore ISEE 

Il nuovo bonus non concorre alla determinazione del reddito complessivo e non rileva ai fini della determinazione dell'Isee.

 

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