L’Inps torna su tema delle causali da utilizzare in caso di richieste Cisoa per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per intemperie stagionali tra 1-7-2025 e 31-12-2025 (messaggio n. 3111 del 20-10-2025). Il tema era già stato affrontato dalla circolare dell’Istituto n. 121/2025 (circolare n. 112/25).
Questo il contenuto della normativa:
- estensione dell’accesso alla cisoa anche agli operai agricoli a tempo determinato;
- possibilità di accesso alla prestazione sia per oti che per otd anche in caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l’intera giornata;
- riconoscimento dell’ammortizzatore a prescindere dal requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro;
- non conteggio di queste sospensioni/riduzioni dall’attività ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno;
- equiparate delle giornate di sospensione/riduzione dell’attività ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro;
- trattamento di integrazione salariale concesso dalla sede Inps territorialmente competente ed erogato direttamente dall'Istituto.
Il messaggio in esame precisa ora che in tutti i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per intemperie stagionali, in periodi ricompresi tra il 1-7-2025 e il 31-12-2025, si applica il particolare regime derogatorio introdotto dall'art. 10 bis.
In questi casi i datori di lavoro devono utilizzare esclusivamente le causali predisposte a tal fine: la causale 17 (“CISOA eventi atmosferici a riduzione”), per le riduzioni orarie, e la causale 18 (“CISOA eventi atmosferici a sospensione ex d.l. 92/2025”), per le sospensioni per l'intera giornata, che interessino lavoratori con qualifica di operai agricoli a tempo indeterminato o a tempo determinato.
Se il datore di lavoro ha inoltrato la domanda utilizzando la causale con codice 01 (“Avversità atmosferiche”), e la stessa non è stata ancora definita, sarà la sede a contattare il datore di lavoro per inoltrare la domanda di prestazione con la causale corretta, rimettendola nei termini se necessario.
L’Istituto precisa che la nuova normativa non ha modificato la normativa di riferimento e pertanto anche le domande di Cisoa in esame continuano ad applicarsi le consuete istruzioni (circolare n. 178/1993), comprese quelle relative alle verifiche sulla reale situazione atmosferica.
Infatti, le uniche peculiarità delle istanze con le predette due causali riguardano la modalità di pagamento, che è solo quella in forma diretta, e la competenza decisoria, che è della sede territorialmente competente anziché della Commissione provinciale.
Come si può notare, il messaggio 3111 allarga l’applicazione della nuova normativa non facendo più riferimento alle eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore previste dal Dl 92/2025, ma a tutti i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per intemperie stagionali, in periodi ricompresi tra il 1-7-2025 e il 31-12-2025.
Si tratta di una situazione favorevole da cogliere seppure con prudenza considerato che a volte le sedi Inps hanno impostazioni diverse.
È infatti da sottolineare che lo stesso messaggio richiama le sedi stesse a effettuare i consueti controlli.