L’articolo 16 del decreto 1° maggio contiene una disposizione relativa al versamento dei contributi al Fondo tesoreria a seguito delle modifiche fatte dalla Legge di bilancio 2026.
I datori di lavoro tenuti, dal 1-1-2026, al versamento del contributo al Fondo tesoreria per effetto della disposizione citata potranno effettuare i versamenti relativi ai periodi di competenza da gennaio a giugno 2026 entro il 16-7-2026, senza sanzioni civili e interessi o somme aggiuntive.
Il messaggio Inps n. 1511 del 6-5-2026 fornisce le relative istruzioni.
L’Istituto ricorda che la circolare n. 12/2026 (circolare n. 33/26) aveva previsto, in base alla prassi ordinaria, la possibilità di effettuare i versamenti delle quote arretrate del trattamento di fine rapporto al Fondo di tesoreria, senza l’applicazione di sanzioni civili e interessi, entro il 16-5-2026.
L’intervento del Dl 62 è quindi una estensione ulteriore del termine già individuato.
Ai fini dell’assolvimento dei predetti obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale “CF05”, istituito con la circolare n. 12 del 2026, all’interno dell’elemento TipoImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Il messaggio non affronta il tema del versamento per gli operai agricoli che sono stati affrontati dai messaggi n. 1388 del 24-4-2026 e n. 1493 del 5-5-2026 (circolari n. 57 e circolare del 07/05//26) ai quali riteniamo si debba fare riferimento.
Un’ultima annotazione. La deroga vale soltanto per i datori di lavoro obbligati dal gennaio 2026 e non per coloro che erano in obbligo in precedenza.