La risoluzione n. 22/E del 9-6-2026 dell’Agenzia delle entrate affronta il tema della detassazione dei premi
di produttività dopo le modifiche della Legge di bilancio 2026 (circolare n. 2/26).
Le novità sono due:
Ricordiamo che questa normativa si applica anche ai ristorni corrisposti ai soci lavoratori di cooperativa.
Lasciamo alla lettura della risoluzione la parte relativa al quadro normativo.
All’Agenzia è stato chiesto se il lavoratore può optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del Tuir entro il nuovo limite di 5.000 euro.
La risposta è, come ovvio, positiva: deve ritenersi che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti – in base al comma 1841 – per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla legge di bilancio 2026.
L’Agenzia ricorda che restano valide, per quanto compatibili, le istruzioni operative fornite con le circolari n. 5/E del 7 marzo 2024, n. 23/E del 1° agosto 2023, n. 5/E del 29 marzo 2018 e n. 28/E del 15 giugno 2016 (vedi nostra circolare n. 36/23).