Circolari

INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2025-2026

Le indicazioni operative

martedì 27 gennaio 2026

La circolare Inail n. 3 del 20-1-2026 fornisce indicazioni circa l’applicazione in via provvisoria dall’1-1-2026 delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole.

L’intervento è dovuto in relazione al disposto del Dl 159/2025 (articolo 1 comma 1) che ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico per incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi[1].

In attesa del decreto applicativo, non ancora emanato, l’Istituto era intervenuto con atti interni (Cfr. nostra circolare n. 139/25) per consentire di applicare la riduzione del premio già a partire da febbraio 2026.

Queste quindi le indicazioni operative in merito all’applicazione in via provvisoria dei tassi applicabili per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026.

 

Nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole

Il Consiglio di amministrazione dell’Inail, con la delibera n. 146 del 21-7-2025, aveva approvato la nuova tabella A “Bonus” prevista dall’articolo 20, comma 5, delle Modalità di applicazione delle tariffe (DI 27-2-2019) e la modifica dell’aliquota di oscillazione prevista ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.

Con la delibera n. 185 del 19-11-2025, il Consiglio di amministrazione Inail ha rettificato l’allegato 1 della delibera 146 modificando, ai commi 8 e 9 le parole “5 per cento” con “13 per cento”.

Pertanto, le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, con effetto dal 1° gennaio 2026, sono le seguenti.

Tabella A- Bonus

Lavoratori-anno del triennio (N)

Valori ISAR

Aliquota

 

 

N <= 50

-0,50 < ISAR  < 0

-14%

-0,75 < ISAR <= -0,50

-18%

-0,90 < ISAR <= -0,75

-21%

-1< ISAR <= -0,90

-25%

ISAR  = -1

-28%

 

 

50 < N <= 100

-0,50 < ISAR  < 0

-15%

-0,75 < ISAR <= -0,50

-19%

-0,90 < ISAR <= -0,75

-23%

-1 < ISAR  <= -0,90

-27%

ISAR  =- 1

-31%

 

 

N > 100

– 0,50 < ISAR  < 0

-17%

-0,75 < ISAR <= -0,50

-22%

-0,90 < ISAR <= -0,75

-27%

-1 < ISAR  <= -0,90

-32%

ISAR  = -1

-37%

L’aliquota di oscillazione in riduzione di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 20, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata fissata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%).

Restano invece invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B dell’articolo 20.

La circolare si conclude con questa specifica. Per quanto riguarda i parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico di cui all’articolo 21, comma 2, delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019, con la delibera del Consiglio di amministrazione Inail 16 settembre 2024, n. 99 sono stati confermati per il triennio 2025/2027 i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM) per voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, il valore delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) e il livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, nella misura già determinata per il triennio 2022/2024.

Riportiamo di seguito uno stralcio della pagina del sito Inail sull’Oscillazione del tasso per andamento infortunistico

Trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, il tasso medio di tariffa è, ogni anno, suscettibile di un’oscillazione in riduzione o in aumento in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della Pat, espresso dall’indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR).

Il nuovo meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico, disciplinato agli articoli 19-20 delle nuove Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (Mat), si basa sul confronto tra la sinistrosità delle lavorazioni assicurate nella Pat e la sinistrosità media di «Pat tipo» avente la medesima classificazione tariffaria.

La sinistrosità di una Pat è determinata in relazione agli eventi lesivi e alla dimensione aziendale1 della stessa in un determinato periodo, costituito dai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile (modello 20sm).

L’evento lesivo si misura in relazione alla gravità2 delle sue conseguenze, e non sugli oneri sostenuti dall’Istituto per indennizzarli.

La percentuale di riduzione o di aumento del premio viene applicata nella stessa misura a tutte le voci di tariffa presenti in tale Pat.

Indice di sinistrosità aziendale (ISA)

Per ogni Pat è calcolato l’indice di sinistrosità aziendale (ISA), in considerazione degli eventi lesivi e della dimensione aziendale, riferiti ad un determinato periodo di osservazione, costituito dai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di comunicazione del tasso applicabile.

ISM

Per ogni voce di lavorazione, di ciascuna gestione tariffaria, in base agli eventi lesivi rilevati per ciascuna voce di lavorazione del portafoglio Inail, è calcolato l’Indice di Sinistrosità Media (ISM).

Indice di sinistrosità media ponderato (ISMp)

Dalla media aritmetica ponderata degli Indici di Sinistrosità Media (ISM) delle voci presenti nella Pat, considerando i pesi dati dai lavoratori-anno del triennio delle medesime voci, si determina l’indice di sinistrosità media ponderato.

L’indice di sinistrosità aziendale della PAT (ISA) viene confrontato con l’indice di sinistrosità media ponderato (ISMp), che rappresenta la sinistrosità media di una “Pat tipo” avente la medesima classificazione tariffaria (voci di tariffa) della Pat.

Indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR)

Per stabilire la misura dell’oscillazione, in aumento o in diminuzione, si calcola l’indice di sinistrosità aziendale riproporzionato (ISAR).

Tale indice è determinato dalla differenza tra l’indice di sinistrosità aziendale (ISA) e l’indice di sinistrosità media ponderato (ISMp), rapportata al valore dello stesso ISMp.

L’ISAR, unitamente al parametro dei lavoratori – anno del triennio, determina l’aliquota di oscillazione del tasso della Pat (tabella A bonus e tabella B malus).

 

[1] Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

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