La breve nota n. 4757 del 26-5-2025 dell’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce alcune indicazioni operative sul rilascio di provvedimenti di autorizzazione per l’utilizzo di impianti di videosorveglianza in assenza di Rsa/Rsu ovvero in caso di mancato accordo con le rappresentanze sindacali dell’unità produttiva oggetto di istanza (art. 4 Legge n. 300/1970).
La questione è molto semplice: gli uffici che accorpano più province rilasciano l’autorizzazione per tutte le sedi in cui opera il datore di lavoro per tutto il territorio di riferimento dell’Itl.
A titolo esemplificativo, se l’impresa istante ha le sedi ubicate nell’ambito di due province diverse, ma queste ultime afferiscono ad un solo ufficio territoriale dell’Ispettorato (con competenza su più province), l’impresa potrà presentare una sola istanza, per tutte le unità produttive interessate dalla richiesta installazione, indifferentemente presso una delle due sedi dell’ufficio.
L’argomento era già stato trattato dalla circolare INL prot. n. 2572 del 14-4-2023 che è richiamata nel provvedimento in esame.
La nota 2572 aveva già precisato che si deve essere in presenza di medesime ragioni legittimanti e avuto riguardo allo stesso sistema.
Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province, possono stipulare singoli accordi con le Rsa/Rsu o un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancato accordo o in assenza della Rsa/Rsu, potranno presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’Inl o, in alternativa, alla sede centrale.