Una nota dell’Ispettorato ribadisce che la tabella allegata all’abrogato Regio decreto 2657/1923 continua a poter essere utilizzata.
La formale abrogazione del Regio decreto 2657/1923, ad opera della legge 56/2025, aveva generato alcune incertezze applicative circa il permanere della validità della tabella allegata allo stesso, quale riferimento per il contratto di lavoro intermittente. Per dirimere la questione è intervenuto l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 1180 del 10 luglio 2025.
Come noto, l’articolo 13 del Dlgs 81/2015 individua due tipologie di condizioni, alternative fra loro, che legittimano il ricorso a tale figura contrattuale:
- Condizioni oggettive attengono alle esigenze individuate dai contratti collettivi applicati dal datore di lavoro
- Condizioni soggettive sono legate all’età anagrafica del lavoratore da assumere (under 24 oppure over 55 anche pensionato).
Rispetto al requisito oggettivo, il Ministero del Lavoro aveva rappresentato (interpello 10/2016) che, in assenza di un accordo collettivo, che regola la materia, il contratto di lavoro intermittente è, comunque utilizzabile per le attività discontinue, indicate nella tabella allegata al Regio decreto 2657/1923.
Con la nota 1180/2025, l’Ispettorato ha chiarito che l’abrogazione del regio decreto non ha inciso sull’attuale disciplina del lavoro intermittente perché l’elenco delle attività contenuto nella tabella rappresenta un mero parametro interpretativo per identificare le fattispecie in cui il contratto intermittente e, nonostante l’abrogazione del R.D., è possibile continuare ad utilizzarlo come riferimento.