Il Capo III del Dl 62/2026 contiene alcune, piuttosto eterogenee in materia di lavoro incardinato su piattaforme digitali e più in generale governato da algoritmi.
Qualificazione del rapporto di lavoro per i lavoratori intermediati da piattaforme digitali (Art. 12)
Si tratta di norme di tipo generale in parte non nuove se non altro dal punto di vista della giurisprudenza.
Una prima affermazione la qualificazione del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale per la quale rilevano le concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti. Forse ci sfugge qualcosa, ma sembra un principio già presente nel nostro ordinamento (comma 1).
Anche il comma 2 non sembra stravolgere il sistema considerato che la qualificazione del rapporto deve tener conto, tra l'altro, dell'esercizio, anche per il tramite di sistemi automatizzati o algoritmici, di poteri di organizzazione, direzione, controllo, valutazione, limitazione dell'accesso al lavoro o determinazione unilaterale del compenso. I poteri indicati sono quelli che in genere si considerano per valutare la tipologia di rapporto di lavoro.
La codifica delle precedenti affermazioni è probabilmente funzionale alla successiva enunciazione del comma 3 relativa alla presunzione di rapporto subordinato: quando emergono indici di controllo o di eterodirezione esercitati, anche mediante gestione algoritmica, il rapporto di lavoro si presume di natura subordinata, salvo prova contraria.
Comunicazioni obbligatorie (Art. 13)
L’intervento è sull'articolo 9bis del Dl 510/1996 che contiene le norme in materia di comunicazioni obbligatorie preventive delle assunzioni.
L’articolo conteneva già due commi relativi al lavoro intermediato da piattaforma digitale.
Il nuovo comma 2sexies ha carattere programmatico in quanto prevede un decreto del Ministero del lavoro, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto 62, che individui gli indicatori di rischio e i dati che le piattaforme digitali di intermediazione del lavoro sono dovranno comunicare.
È però già stabilito che le piattaforme registrino e conservino per almeno 5 anni i dati relativi agli accessi, alle assegnazioni, ai rifiuti, ai tempi e ai corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive. Gli indicatori di rischio e i relativi dati sono posti a diposizione dell'INAIL, INL e INPS per le attività di vigilanza di rispettiva competenza e di coordinamento per i controlli. I soggetti di cui al precedente periodo condividono gli esiti dei controlli con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di perfezionare e aggiornare gli indicatori di rischio.
Le violazioni commesse dai committenti che si avvalgono di piattaforme digitali per l'intermediazione del lavoro sono comunicate all’Autorità europea del lavoro (European Labour Authority) per l'eventuale definizione di azioni preventive congiunte di contrasto agli abusi a livello europeo.
Obblighi di informazioni al lavoratore (Art. 14)
Oltre a quanto già disposto dall’articolo 11 è prevista una ulteriore integrazione degli obblighi informativi: le piattaforme digitali forniscono ai lavoratori, in forma chiara, accessibile e comprensibile, informazioni sui sistemi automatizzati o algoritmici utilizzati per:
a) l'assegnazione delle attività;
b) la determinazione o modifica dei compensi;
c) la valutazione delle prestazioni;
d) la sospensione, limitazione o cessazione dell'accesso alla piattaforma.
È introdotto il diritto del lavoratore di ottenere una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata che incide sulle condizioni di lavoro o sul compenso, nonché il riesame mediante intervento umano.
A differenza di quanto previsto al Capo II, l’articolo non contiene riferimenti alle norme generali in materia di comunicazioni ai lavoratori.
Rafforzamento di tutela per i rider delle piattaforme digitali (Art. 15)
In questo caso sono previsti interventi al Capo Vbis del Dlgs 81/2015, introdotto a suo tempo proprio per regolamentare del lavoro svolto tramite piattaforme digitali.
Seguiamo gli articoli modificati
All’articolo 47bis, che delimita il perimetro del Capo Vbis, sono aggiunti alcuni commi.
-
2.bis. I lavoratori potranno accedere alla piattaforma con Spid, Cie o Cns oppure con un account rilasciato dalla stessa piattaforma. Le credenziali di accesso non potranno essere cedute a terzi, pena una sanzione amministrativa da 800 a 1.200 euro.
-
2.ter. La piattaforma non può rilasciare più di un account per ogni singolo codice fiscale, né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore. Anche in questo caso è prevista una sanzione per la violazione della disposizione: da 1.000 a 1.500 euro per ogni account in più associato al singolo codice fiscale.
All'articolo 47quater relativo al compenso, è aggiunto il seguente comma.
-
3-bis. Dall’1-1-2026 il committente dovrà compilare il libro unico del lavoro anche per gli addetti alle consegne (rider) con contratto di lavoro autonomo. Nel Lul dovranno essere annotati per ciascun mese di attività, anche il numero di consegne e l'importo totale erogato al lavoratore. Il committente dovrà anche consegnare copia del Lul al lavoratore.
L’ultimo intervento riguarda l'art. 47septies sulla copertura Inail nel quale è aggiunto questo comma.
Un’ultima modifica riguarda l'articolo 1 comma 58 della Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023). Le norme di favore in materia di tassazione delle mance si applicano anche alle persone che prestano la propria attività lavorativa di natura subordinata mediante piattaforme digitali.
La normativa in materia è stata modificata dal comma 520 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2025.