Come noto, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione mettono a disposizione numerosi servizi online utilizzabili dal contribuente, mediante accesso alla propria area riservata.
Una parte dei suddetti servizi è utilizzabile anche per il tramite di un intermediario abilitato, previa comunicazione di una specifica delega.
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21, D.Lgs. 1/2024 e del Provvedimento di attuazione dell’Agenzia delle Entrate n. 0375356 del 02/10/2024 (come modificato dal Provv. n. 225394 del 20/05/2025), a far data dall’8 dicembre 2025, è stato introdotto il Modello unico di delega per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia (anche denominato «Delega unica»), per unificare i distinti conferimenti di delega, che erano necessari fino a tale data, e semplificarne conseguentemente gestione e durata.
Si rammenta, infatti, che prima dell’8 dicembre 2025, per consentire l’accesso dell’intermediario ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e delle Entrate-Riscossione, non era previsto un unico strumento di delega: il contribuente doveva utilizzare deleghe e/o procedure distinte in funzione dello specifico servizio da delegare (ad esempio, delega per Cassetto fiscale, delega per i servizi “Fatture e Corrispettivi”, delega per i servizi Agenzia Entrate-Riscossione, ecc.), con regole e scadenze differenti.
Poiché il passaggio al nuovo sistema è possibile dall’8 dicembre 2025, da tale data, il conferimento di nuove deleghe, nonché la modifica e il rinnovo di deleghe già esistenti, possono essere effettuati esclusivamente mediante il nuovo modello e attraverso la nuova procedura operativa prevista dalla disciplina attuativa.
In base a quanto disposto dal Provv. Agenzia Entrate n. 321918 del 7/08/2025, per quanto riguarda le deleghe già “attive” alla data dell’8 dicembre 2025, o di quelle rinnovate entro il 5 dicembre 2025, in quanto in scadenza (dati i due giorni di “fermo” dei servizi del 6 e 7 dicembre 2025, a causa dei tempi tecnici necessari per l’aggiornamento del sistema da parte dell’Agenzia), queste continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza naturale, ma comunque non oltre il 28 febbraio 2027, come specificato nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
- Soggetti interessati e intermediari abilitati
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- Deleganti
La delega può essere conferita ad uno o al massimo a due intermediari abilitati.
In particolare, quest’ultima può essere rilasciata:
- da persone fisiche, per sé o, ricorrendone i presupposti, in qualità di genitore, tutore/curatore speciale/amministratore di sostegno, oppure in qualità di erede;
- dal rappresentante legale/negoziale per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
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- Intermediari delegabili
Gli intermediari delegabili (abilitati all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia Entrate e Entrate-Riscossione), in via generale sono i soggetti di cui all’art. 3, co. 3, del DPR 322/1998.
In sintesi, possono essere delegati i seguenti soggetti:
- iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
ossia:
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- le associazioni e le società semplici costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3 comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998;
- le società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b), del DPR n. 322 del 1998.
- Servizi delegabili
Il contribuente può scegliere quali servizi delegare, tra quelli riportati nel fac-simile di seguito esposto, allegato al provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025.
In particolare, i servizi delegabili agli intermediari abilitati sono:
- Consultazione del Cassetto fiscale delegato
- Uno o più servizi relativi alla «Fatturazione elettronica /corrispettivi telematici»:
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- consultazione e acquisizione fatture elettroniche/duplicati
- consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
- registrazione dell’indirizzo telematico
- fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- accreditamento e censimento dispositivi
- Acquisizione dati ISA e dati per la determinazione della proposta di Concordato Preventivo Biennale
- Servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia Entrate-Riscossione
I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a intermediari abilitati.
Fanno eccezione i servizi «Fatturazione elettronica e conservazione» e «Accreditamento e censimento dispositivi» i quali possono essere delegati anche ad altri soggetti diversi dagli intermediari abilitati. In tale ultimo caso la comunicazione dei dati è effettuata esclusivamente dal contribuente per il tramite della propria area riservata.