Circolari

NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La Circolare Servizio lavoro previdenza n. 55

martedì 5 maggio 2026

In sede di conversione del Dl 19/2026 è stata prorogata al 31-10-2026, dal’1-7-2026, l’entrata in vigore della norma che prevede la portabilità del contributo dovuto dal datore di lavoro alla forma contrattuale della previdenza complementare. 

 

La Legge di bilancio 2026 ha modificato l’articolo 14 il comma 6 del Dlgs 252/20051 prevedendo per il lavoratore la possibilità, dopo 2 anni di iscrizione a un fondo di previdenza complementare contrattuale, di trasferire la propria posizione a una qualsiasi forma di previdenza complementare, sia individuale che collettiva. 

Tutta la nuova norma introdotta dalla Legge d bilancio voleva favorire l’iscrizione dei lavoratori ai fondi pensione, ma non tiene conto delle implicazioni operative che i datori di lavoro che potrebbero trovarsi a gestire i versamenti decine di forme di previdenza complementare con regole e modalità una diversa dall’altra. 

In precedenza, il lavoratore poteva destinare a una forma di previdenza diversa da quella contrattuale soltanto la quota di Tfr, oltre a un contributo a proprio carico.  

Il mancato versamento della quota a carico del datore di lavoro costituiva un deterrente che aiutava la semplicità di gestione, il rafforzamento di fondi nazionali e non consegnava a operatori privati risorse per la raccolta delle quali non avevano sostenuto spese. 

Dal 31-10-2026 tutto questo verrà meno se non interverranno ulteriori modifiche legislative. 

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