In conformità a quanto previsto dall’accordo integrativo provinciale per la Città Metropolitana di Bologna, sulla base del disposto del CCNL di settore, le Parti firmatarie hanno verificato in data 15 giugno 2026 la sussistenza dei presupposti a base della corresponsione del “Premio di risultato” relativo all’anno 2026.
Constatata quindi la sussistenza, nelle aziende prese a base del campione, dell’indice fatturato/costo del lavoro superiore all’1,20 ne consegue la corresponsione del premio, al più tardi – unitamente alla mensilità di luglio 2026, da pagare nel mese di agosto 2026 – nella misura e con le modalità di seguito indicate.
Il premio annuo massimo erogabile per tutti i livelli, senza riparametrazione, è di € 192,00 pari ad € 0,11009 orarie (€192,00 / 1744 ore annue).
Il premio va corrisposto soltanto ai lavoratori che nell’anno di riferimento avranno totalizzato un massimo di giornate di assenza come da tabella sotto riportata:

Ai fini della sopra indicata griglia sono considerate equiparate alla presenza al lavoro le assenze dovute alle seguenti situazioni:
- R.O.L. (riduzione orario di lavoro), festività soppresse, festività infrasettimanali;
- e assemblee sindacali;
- matrimoniali;
- sul lavoro riconosciuto dall’INAIL;
- obbligatoria;
- per lutto;
- legati alla Legge n. 104/1992;
- per donazioni di Midollo;
- per assistenza – in alternativa all’altro coniuge, risultante da adeguata documentazione - al figlio/a di età inferiore agli otto anni, ricoverato in ospedale;
- di formazione, concordate tra le Parti, coincidenti con l’orario di lavoro
- malattie adeguatamente certificate (patologie che determinano la compartecipazione alla spesa sanitaria certificata dall’Asl: esonero Ticket), comprese le relative assenze per accertamenti e terapie.
Tale premio ricomprende già l’incidenza su tutti gli istituti indiretti e differiti, contrattuali e di legge, compreso il T.F.R.
Per rapporti di lavoro inferiori all’anno (es. assunzione in corso d’anno o cambio di appalto) il numero di giornate previste nella tabella di cui sopra sarà riproporzionato in relazione ai mesi lavorati (sarà considerato come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni) e sarà corrisposto un premio in relazione alle ore lavorate. In tali casi di risoluzione del rapporto il premio sarà liquidato assieme alle competenze di fine rapporto.
Aspetti contributivi e fiscali
Rispetto all’erogazione del premio deve essere versata l’ordinaria contribuzione.
Per ciò che attiene gli aspetti fiscali, come gli scorsi anni stanti le caratteristiche dell’accordo va applicata l’ordinaria tassazione, non sussistendo le condizioni per la detassabilità, come da ultimo specificate dall’Agenzia Entrate con circolare n. 5 del 29/03/2018.