Circolari

REQUISITI DEI DOCENTI DI SEMINARI-CONVEGNI DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA

La Circolare Servizio lavoro previdenza n. 58

martedì 5 maggio 2026

La risposta a interpello n. 1/2026 del 16-4-2026 è dedicata alla formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro. 

La domanda è se i corsi, i convegni e i seminari debbano avere le medesime caratteristiche e, nello specifico, se per ritenere valido ai fini dell’aggiornamento in considerazione un “seminario/convegno” sia necessario che tutti i docenti siano in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto 6-3-2013.  

 

In primo luogo, il Ministero precisa che il riferimento in materia è l’Accordo Stato-Regioni del 17-4-2025 e che questo dispone (Parte III - Corsi di aggiornamento) …L’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie i cui contenuti siano coerenti con quanto sopra indicato... 

La risposta, poi, rinvia a quanto riportato nella FAQ n. 47, presente sul sito del Ministero, dove al quesito I requisiti dei docenti formatori previsti dal D.I. 6 marzo 2013, si applicano anche ai relatori dei seminari/convegni validi ai fini dell’aggiornamento previsti dall’Accordo 59/2025? la risposta fornita è la seguente No, in quanto i requisiti dei docenti si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2). Con riferimento ai seminari/convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’ASR 59/2025. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento. 

 

La risposta data all’epoca è confermata anche in questa sede di interpello. 

Resta informato