Con il Messaggio n. 1343 del 21/4/2026 l’Inps chiarisce che è possibile utilizzare lo sgravio contributivo del 50%, previsto dall’art. 4 comma 3 del Testo Unico maternità e paternità, anche per il periodo di ulteriore affiancamento della lavoratrice sostituita, per un periodo comunque non superiore al primo anno di età del figlio (la possibilità di prolungare il contratto di lavoro in sostituzione per il periodo di affiancamento era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 all’art. 1 comma 221)1. La novità è stata illustrata con la circolare n. 11/26.
È perciò possibile chiedere all’Inps di prolungare la validità del C.A. 9R.
Si ricorda che lo sgravio contributivo in questione può essere richiesto dai datori di lavoro di qualsiasi settore con meno di 20 dipendenti (requisito da verificare al momento dell’assunzione in sostituzione), a prescindere dall’equivalenza delle qualifiche del “sostituto/a” e del “sostituito/a” e dal numero di lavoratori utilizzati, a condizione che venga rispettata l'equivalenza oraria delle prestazioni.
È inoltre possibile che l’assunzione avvenga con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo o anche con un anticipo superiore, se previsto dalla contrattazione collettiva
Per le istruzioni operative dello sgravio si rimanda alle Circolari n. 117 del 20/06/2000 e n. 136 del 10/07/2001, nonché al Messaggio n. 93 del 31/05/2001.