Circolari

SICUREZZA SUL LAVORO - FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Chiarimenti nella circolare del servizio lavoro previdenza n. 130

mercoledì 4 novembre 2026

La nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 2377 del 27-10-2026 interviene sul tema dei tempi per l’erogazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La questione trae origine dall’Accordo Stato-Regioni del 17-4-2025 che ha eliminato la previsione
che consentiva il completamento della formazione sulla sicurezza dei lavoratori entro 60 giorni dall’assunzione
1. La nuova disposizione deve essere raccordata con quella relativa alla sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero (art. 14 Dlgs. n. 81/2008).
Per ottenere la revoca del provvedimento il datore di lavoro deve regolarizzare sia la posizione contrattuale dei lavoratori, sia gli obblighi di salute e sicurezza ad essi riferiti (formazione e informazione e eventuale sorveglianza sanitaria).
La circolare Inl n. 3/2021 aveva previsto che, ai soli fini della revoca del provvedimento di sospensione, l’attività formativa del personale da regolarizzare fosse stata “programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni”.
Alla luce dell’Accordo del 2025, l’Inl aggiorna la prassi operativa:
• ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, è sufficiente che l’attività formativa sia
programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile;
• il verbale di prescrizione, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758/1994, deve fissare, “per la regolarizzazione”, un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione. Pertanto, nel redigere il verbale di prescrizione finalizzato alla regolarizzazione della violazione, il personale ispettivo non farà più riferimento al termine di 60 giorni.
2. Il secondo tema trattato riguarda il settore turistico.
In controtendenza con quanto disposto dall’Accordo 17-4-2025, l’articolo 1bis del Dl n. 159/2025 ha previsto che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5 Legge n. 287/1991, n. 287) e per le imprese turistico ricettive la formazione e l’eventuale addestramento specifico (articolo 37 comma 4 lettera a) Dlgs 81/2008) si possono concludere entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizza zione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
La norma costituisce una deroga e riguarda esclusivamente la conclusione di tali attività.
Per i datori di lavoro interessati rimane comunque l’obbligo di avviare tempestivamente il percorso formativo, ossia in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione.
Il lavoratore potrà quindi essere adibito all’attività lavorativa anche prima della conclusione dell’intero percorso formativo entro 30 giorni.
1 La deroga era contenuta nel precedente Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011.
Di conseguenza, la nota fornisce un elenco non esaustivo della documentazione idonea ad attestare l’avvio di azioni propedeutiche al percorso formativo in materia di salute e sicurezza:

• documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro e il soggetto formatore ai fini della prenotazione dei corsi, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;

. documentazione attestante l’avvenuta richiesta di collaborazione formulata dal datore di lavoro a un organismo paritetico ai sensi del d.lgs. 81/2008, art. 37, comma 12, e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, Parte II, punto 2, ultimo periodo, a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;

• documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro – qualora lo stesso intenda organizzare direttamente i corsi ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, Parte II, punto 2 – e il docente formatore ai fini della prenotazione dei corsi a mezzo PEC o con altre modalità che ne garantiscano la data certa;

• documentazione attestante le avvenute interlocuzioni tra il datore di lavoro e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull’organizzazione dei corsi.

La mancata presentazione della documentazione comporterà l’emissione del verbale di contravvenzione e prescrizione nei confronti del soggetto obbligato. La prescrizione avrà ad oggetto, in coerenza con quanto disposto dall’art. 1-bis del D.L. 159/2025, la conclusione del percorso formativo nel tempo tecnicamente necessario e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione. In caso di contratti di durata inferiore a 30 giorni, la conclusione della formazione dovrà avvenire entro tempistiche che siano coerenti con la durata del rapporto di lavoro.

Anche in questo caso entra in gioco la sospensione dell’attività (art. 14 Dlgs. 81/2008): per ottenere la revoca, l’attività formativa del personale da regolarizzare dovrà essere programmata in modo tale da concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione.

In definitiva, per attestare l’ottemperanza alla prescrizione, sarà necessario che il contravventore dimostri l’avvenuta conclusione del percorso formativo, attraverso l’esibizione di attestati di formazione, mentre per la revoca della sospensione sarà sufficiente l’esibizione di documentazione attestante l’avvenuta prenotazione di corsi che si concludano entro i termini suddetti. Opportunamente, la nota ricorda che la deroga non fa venir meno l’obbligo per il datore di lavoro di impiegare i lavoratori solo dopo averli informati ai sensi dell’art. 36 del Dlgs n. 81/20082.
2 Art. 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

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