La Legge di bilancio interviene in modo molto impattante sulla contribuzione al Fondo di tesoreria e sull’adesione “automatica” dei lavoratori a un fondo di previdenza complementare.
- Fondo di tesoreria
Sul Fondo di tesoreria è sanata quella che, ad un osservatore esterno, poteva apparire una “stortura” (perché, a parità di forza lavoro, favoriva alcuni datori di lavoro e ne penalizzava altri), della legge istitutiva (commi 755 e 756 della Legge 296/2006 e successivo DM 30/01/2027).
La norma in vigore fino al 31.12.2025 prevedeva che:
- per le aziende in attività il 31-12-2006 il limite dimensionale è calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006.
- per le aziende che iniziano l’attività successivamente al 31-12- 2006 ai fini dell’individuazione del limite numerico si prende a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Chi era in attività nel 2006 e successivamente ha superato questa soglia, o chi nel primo anno di attività non superava i 49 addetti, fino ad oggi non ha versato il contributo.
Dall’1-1-2026, invece, sono tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria Inps anche i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungeranno, negli anni successivi a quello di inizio dell'attività, la soglia dimensionale di 50 addetti prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato.
Tuttavia, per il periodo 2026-2027, la condizione dimensionale è fissata a 60 addetti sempre come media annuale nell’anno solare precedente.
Dal 1-1-2032 la soglia per il versamento sarà diminuita a 40 addetti come media dell’anno precedente; anche in questo caso l’obbligo scatterà per i datori di lavoro che raggiungeranno la soglia negli anni successivi a quello di inizio dell'attività (il riferimento è sempre all'anno solare precedente all'anno del periodo di paga considerato).
Riepiloghiamo le nuove regole nella sottostante tabella.
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Datori di lavoro in attività alla data del 31.12.2006 con media annua nel 2006 di almeno 50 lavoratori
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Datori di lavoro che hanno iniziato l’attività dopo il 31.12.2006 e con media annua di almeno 50 lavoratori nello stesso anno di inizio dell’attività
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Altri datori di lavoro (compresi quelli che abbiano iniziato l’attività dopo il 31.12.2006)
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Fino al 31.12.2025
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obbligati
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obbligati
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esclusi
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Per gli anni 2026 e 2027
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obbligati
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obbligati
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obbligati (anche con inizio attività dopo 31.12.2025)
se la media annua dell’anno precedente è almeno di 60 lavoratori
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Per gli anni da 2028 a 2031
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obbligati
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obbligati
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obbligati (anche con inizio attività dopo 31.12.2025)
se la media annua dell’anno precedente è almeno di 50 lavoratori
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Dal 01.01.2032
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obbligati
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obbligati
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obbligati (anche con inizio attività dopo 31.12.2025)
se la media annua dell’anno precedente è almeno di 40 lavoratori
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Con tutta evidenza si tratta di un provvedimento impattante sul piano finanziario per la media impresa, ma anche per quella che nel frattempo è diventata grande.
Per contro questi datori di lavoro potranno beneficiare delle misure compensative previste dal D.lgs. 252/05 (deducibilità maggiorata dal reddito d’impresa, esenzione dal contributo al Fondo di garanzia Inps, riduzione degli oneri contributivi minori).
- Destinazione del Tfr a fondi di previdenza complementare (commi 204-205)
Il provvedimento ha lo scopo dichiarato di indirizzare i lavoratori dipendenti verso forme di previdenza complementare.
Anticipiamo subito che le nuove disposizioni decorrono dal 1-7-2026 e che entro la medesima data la Covip dovrà adeguare le proprie istruzioni (comma 205).
Il comma 204 della Legge di bilancio è intervenuto sull'articolo 8 del Dlgs n. 252/2005, al quale fanno riferimento tutte le citazioni dei commi che seguono.
Fin dal comma 2 si chiarisce che il lavoratore determina liberamente l’entità della contribuzione al fondo “in modo automatico o esplicito”.
Il comma 7, che conteneva le modalità, esplicita o tacita, di adesione al fondo, è molto semplificato e stabilisce come via principale l’adesione: I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare secondo le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter, salvo quanto previsto dal comma 7-quater.
L'adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.
Se sono previste più forme pensionistiche complementari contrattuali, la destinazione è quella che ha avuto il maggior numero di adesioni in azienda, salvo che non vi sia un diverso accordo aziendale.
A differenza del passato, l’adesione comporta la devoluzione dell'intero Tfr e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. Come vedremo per il Tfr è comunque prevista una possibilità di opzione.
La contribuzione del lavoratore non è obbligatoria se questi ha una retribuzione annuale lorda inferiore al valore dell'assegno sociale (nel 2025 l’importo è di 7.002,69 euro - 538,69*13 mensilità). Come si vede il limite è molto basso.
Anche la devoluzione del Tfr avviene nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dalla data della prima assunzione come vedremo nel nuovo comma 7quater (comma 7bis).
Se vi sono degli accordi o dei contratti che non prevedono una forma di previdenza complementare (riteniamo ormai pochi, almeno per i contratti leader), la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale (Dm Lavoro n. 85 del 31-3-2020) alla quale è conferito l'intero importo del Tfr (comma 7-ter).
Il citato comma 7quater ridisegna le procedure di informazione e di assenso del lavoratore di prima assunzione il quale, entro 60 giorni dalla data di assunzione, può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e:
- conferire l'intero importo del Tfr maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;
- mantenere il Tfr secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Quest’ultima scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il Tfr maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.
Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro deve darne comunicazione al Fondo di previdenza complementare e iniziare a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni compreso quanto dovuto a decorrere dalla data di assunzione (comma 7quinquies).
Sono ovviamente modificate anche le modalità dell’informazione che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore (comma 8): Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica.
Dovrà quindi essere modificata la modulistica attualmente in vigore.
Il comma 9, relativo alla gestione delle somme pervenute ai fondi per adesione non esplicita, è stato reso molto più vincolante: l'investimento deve essere fatto nella linea a contenuto più prudenziale in modo da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del Tfr.
Il comma 9bis è, invece, destinato ai lavoratori non di prima assunzione. Contestualmente all'assunzione, il datore di lavoro fornisce una informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e verifica quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare una apposita dichiarazione.
Se il lavoratore ha in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro 60 giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il Tfr maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica.
In questo caso il Tfr è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, sempre entro 60 giorni, decida di destinare a tale forma una percentuale del Tfr maturando secondo quanto previsto dagli accordi applicati in azienda. Per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29-4-1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, il conferimento non potrà essere inferiore al 50%.
Occorre rilevare che il termine “anno solare”, utilizzato anche nella norma in esame, è ambiguo: l’anno solare è un periodo di tempo di 365 giorni che può iniziare in qualsiasi giorno dell’anno; l’anno civile è il periodo di tempo tra l’1-1 e il 31-12.
Anche la circolare Inps emanata all’epoca (n. 70/2007) non ha specificato la questioni. Magari questa sarà l’occasione per riprendere la questione.