La circolare Inail n. 1 del 9-1-2026 riprende l’articolo 2ter del Dl n. 90/2025 (inserito in sede di conversione) che ha reso strutturale a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026 l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento. Successivamente l’articolo 7 del Dl 159/2025 (circolare lavoro previdenza n. 132/25), con norma di interpretazione autentica, che ha ulteriormente esteso la copertura dell’articolo 18 agli infortuni in itinere.
Il Dl n. 90 ha modificato il comma 4bis dell’articolo 18 del Dl 48/2023 (vedi nostre circolari lavoro previdenza n. 59/23 e n. 108/25).
Seguiamo i paragrafi della circolare che ricapitola complessivamente la normativa senza limitarsi alle recenti novità.
- Tutela assicurativa per l’attività di insegnamento e apprendimento
Fino all’anno scolastico e all’anno accademico 2022/2023 l’obbligo assicurativo Inail era circoscritto allo svolgimento delle esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
Nei successivi due anni la copertura Inail ha operato, in via sperimentale, per le attività di insegnamento e apprendimento svolte nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
1. Personale scolastico, personale docente, tecnico-amministrativo, esperti esterni, assistenti, ricercatori, assegnisti e istruttori
La copertura assicurativa per il personale scolastico comprende tutte le attività di insegnamento.
Sono pertanto assicurati il personale docente (professori e ricercatori, anche a tempo determinato), i docenti a contratto e i titolari di assegni o contratti di ricerca, esclusi fino all’anno scolastico e all’anno accademico 2022/2023 dalla tutela per i rischi estranei allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche.
La circolare precisa anche che il personale è tutelato per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.
La copertura assicurativa opera per tutte le attività svolte negli ambienti scolastici (ad esempio laboratori e pertinenze), ma anche per tutte le attività interne ed esterne (per esempio viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.
2. Alunni e studenti
Anche per alunni e studenti la copertura assicurativa è generale riguardando gli alunni e gli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO (dall'anno scolastico 2025/2026 ridenominati “formazione scuola-lavoro”), della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica).
In sintesi: sono compresi nella copertura assicurativa gli alunni e gli studenti dalla scuola dell’infanzia all’università.
Anche in questo caso la tipologia delle attività assicurate si è ampliata all’attività di apprendimento (fino al 2022/2023 era circoscritta allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro).
La circolare, nel ribadire la copertura assicurativa per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali)
riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze, propone questi esempi: urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.).
Come per il personale, sono incluse nella copertura tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi (ad esempio: attività di mensa e ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive - giochi della gioventù).
Di particolare interesse per la generalità delle imprese è la copertura assicurativa per i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi.
L’ampiezza della normativa (la circolare conclude il punto affermando che sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole) fa ben sperare nel recepimento di un orientamento “politico” di attenzione al mondo della scuola.
3. Infortuni in itinere occorsi a studenti impegnati nei percorsi formazione scuola-lavoro (ex PCTO)
Come accennato si tratta nell’ultima novità in materia introdotta dall’’articolo 7 del Dl 159/2025 che, attraverso l’interpretazione autentica dell'articolo 18 del Dl 48/2023, ha stabilito che la tutela Inail si applichi anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest'ultimo all'abitazione o al domicilio dello studente.
L’Istituto precisa che sono ricompresi anche gli infortuni in itinere occorsi durante il tragitto di andata e ritorno tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro oltre a quelli, ovvi, occorsi nel tragitto di andata e ritorno dall'abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro.
Essendo una norma di interpretazione autentica, l’effetto è retroattivo e quindi la tutela si applica anche agli infortuni accaduti negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
La circolare ricorda che in questo caso opera la prescrizione triennale. Le sedi Inail riesamineranno i casi respinti.
4. Prestazioni per infortuni e malattie professionali di alunni e studenti
Mentre per i lavoratori, l’Inail eroga le prestazioni economiche, sanitarie, sociosanitarie e integrative, previste dalla vigente normativa, per gli alunni e gli studenti non è prevista l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, in quanto la stessa ha natura sostitutiva della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, salvo i casi di studenti lavoratori.
Pacifica, invece, è l’erogazione delle prestazioni sanitarie durante il periodo dell’inabilità temporanea, anche dopo la guarigione clinica, se necessarie al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato.
- Personale e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali. Applicazione della gestione per conto dello Stato
Sul punto, trattando di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali, rinviamo chi fosse interessato alla lettura della circolare.
- Regime assicurativo per allievi degli istituti tecnici superiori (ITS)
Gli allievi degli istituti tecnici superiori (ITS) che svolgono corsi di istruzione e formazione professionale, tirocini formativi, stage e simili, percorsi formativi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate presso le aziende, sono assicurati all’Inail mediante il pagamento di un premio assicurativo ordinario determinato ai sensi dell’articolo 41 del Dpr 1124/1965.
In questo caso si applica il medesimo regime assicurativo per gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali.
Il premio è calcolato in base al tasso medio del 14,21 per mille della voce di tariffa 0616 delle gestioni Terziario e Altre Attività a seconda della classificazione operata dall’Inps, voce a cui sono riferibili le attività di apprendimento in aula e quelle in azienda o comunque svolte al di fuori dei locali dell’Istituto tecnico.
La base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, rapportata ai giorni di presenza.
- Premio speciale unitario per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali
Per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli alunni e studenti comporta il pagamento di un premio speciale unitario annuale (articolo 42 Dpr 1125/1965, Dm 1-8-1969).
A seguito dell’estensione della tutela assicurativa all’attività di apprendimento (dal 2023/2024 e ora stabilizzata) la misura del premio speciale unitario è stata fissata in 9,87 euro per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l’addizionale dell’1% (articolo 181 Tu Inail).
Il premio è rivalutato annualmente a norma dell’articolo 116 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per completezza riportiamo di seguito il paragrafo 8 della circolare Inail n. 48 del 18-8-2025 relativo ad alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado.
L’estensione della tutela assicurativa degli alunni e degli studenti all’attività di apprendimento svolta nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, disposta in via sperimentale per gli anni scolastici e per gli anni accademici 2023/202412 e 2024/2025, a decorrere dall’anno scolastico e dall’anno accademico 2025/2026 è stata resa strutturale con l’intervento da ultimo approvato sull’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 8514.
Dal 1° gennaio 2025, l’importo del premio annuale a persona, riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, è aggiornato in euro 10,49.
Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2024/2025, a seguito della rivalutazione disposta dal decreto 24 aprile 2025, n. 56, risulta uguale a euro 10,47 (2/12 di euro 10,40 anno 2024 + 10/12 di euro 10,49 anno 2025).
L’importo del premio annuale dovuto a persona in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,47 per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.
Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2024/2025 e per l’anticipo del premio 2025/2026.
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali premio annuale a persona
- Anno scolastico 2024/2025 regolazione euro 10,49
- Anno scolastico 2025/2026 anticipo euro 10,47