Con il parere di precontenzioso del 9 settembre 2026 n. 330 Anac è intervenuta sul tema rilevante delle clausole sociali e nello specifico riguardante la pubblicazione, nei documenti di gara, dei dati del personale uscente per permettere agli operatori economici di formulare il progetto di riassorbimento del personale.
Il parere di Anac nasce dal ricorso di un operatore economico che in sede di partecipazione ad un gara rinveniva l’impossibilità di predisporre un’offerta economica consapevole e sostenibile alla luce delle insufficienti informazioni contenute nella lex specialis, con precipuo riferimento al personale impiegato dall’operatore economico uscente nella sua “consistenza numerica”, nel “monte ore complessivo effettivamente svolto” nei “relativi profili professionali” e nella “eventuale ripartizione per sede o servizio”.
Assenza di informazioni essenziali che la stazione appaltante giustifica per ragioni di tutela della riservatezza del personale impiegato dall’appaltatore uscente e che ne rinvia la trasmissione solo nella fase esecutiva.
Anac evidenza che una stazione appaltante, che inserisce nella disciplina di gara la clausola sociale, ha l’obbligo di indicare compiutamente i dati relativi al personale impiegato dall’appaltatore uscente, consistenza numerica, monte ore, inquadramento contrattuale e mansioni. In “assenza della pubblicazione dell’elenco e dei dati relativi al personale dell’impresa uscente, la SA non possa esigere da parte dei concorrenti la predisposizione e la presentazione di un progetto di assorbimento analitico e dettagliato, riportante le concrete modalità di attuazione della clausola sociale” inducendoli a concepire il progetto di assorbimento quale onere documentale meramente formale ed astratto, generico e descrittivo ma privo dell’indicazione delle concrete modalità di adempimento della clausola sociale.
Anac ricorda infatti, che ai sensi dell’art. 102, comma 2, d.lgs. 36/2023, con la presentazione del progetto di riassorbimento il concorrente assume l’obbligo di garantire la stabilità occupazionale e le tutele del lavoro e descrive le modalità operative con cui intende riassorbire la manodopera in relazione al proprio piano d’impresa. Con l’accettazione della clausola sociale, anche nella parte in cui è preordinata alla stabilità occupazionale “non implica che l’aggiudicataria assorba l’intero personale della ditta uscente, bensì (più limitatamente) quello compatibile con le esigenze organizzative dell’imprenditore subentrante, risolvendosi, in definitiva, nell’obbligo di assunzione prioritaria del personale uscente, fatta salva la libertà dell’aggiudicataria di individuare il proprio fabbisogno in termini di figure professionali …]”»
Il diniego della stazione appaltante di rendere noti ai concorrenti i dati sul personale impiegato viola i principi di buona fede, reciproca fiducia e trasparenza ed attribuisce al gestore uscente partecipante alla gara un inammissibile vantaggio competitivo, giacché potenzialmente l’unico operatore in possesso degli elementi reali per redigere in piano dettagliato.
Anac invita quindi la stazione appaltante a riaprire l’istruttoria informativa mettendo a disposizione “l’elenco nominativo del personale stabilmente impiegato nell’appalto, con indicazione di mansioni e inquadramento ai sensi del CCNL applicato, anzianità di servizio, tipologia contrattuale e orario medio” e contestualmente trasmettere “tali informazioni … agli operatori economici partecipanti e all’Appaltatore subentrante al solo fine di applicare la presente clausola sociale e le eventuali clausole sociali del CCNL di settore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali” e a disporre un’adeguata proroga del termine di presentazione delle offerte.