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BENEFICI SUL GASOLIO COMMERCIALE UTILIZZATO NEL SETTORE DEL TRASPORTO. RIMBORSO SUI QUANTITATIVI DI PRODOTTO CONSUMATI NEL TERZO TRIMESTRE 2026

Chiarimenti nella circolare del servizio fiscale n. 45

martedì 6 ottobre 2026

Prima di entrare nel merito dei rimborsi relativi al secondo trimestre 2026 occorre premettere che nella materia in oggetto sono state apportate importanti modifiche. Si evidenzia, infatti, che l’art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, ha disposto - a decorrere dal 1° ottobre 2026 - la modifica del comma 5, dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 introducendo l’obbligo di presentazione “esclusivamente in forma telematica” della dichiarazione, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, come meglio descritte al paragrafo “7. Invio telematico delle dichiarazioni di rimborso” della presente informativa. 

 

Ai sensi dell’art. 24-ter, co. 1, del Decreto Legislativo n. 504/95 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), il gasolio commerciale usato come carburante è assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista di cui al numero 4-bis della tabella A.

 

Testo completo della circolare in allegato

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