Con tempestività l’Inps ha emanato le circolari relative ai nuovi bonus 2026. La prima di queste (n. 55 del 14-5-2026) riguarda il bonus giovani under 35 previsto dal Dl 62/26 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 (vedi circolare n. 62/26).
A breve sintetizzeremo le circolari Inps sui bonus Zes e donne.
La circolare è di decine di pagine e riporta in modo ripetitivo condizioni e indicazioni ormai ripetute da anni. Analoghe circolari sono state pubblicate relativamente ai bonus donne 2026 e Zes 2026.
Ci si domanda se non fosse possibile prevedere una serie di condizioni standard, valide in tutti i casi e nel, da non ripetere continuamente e che darebbero sicurezza ai datori di lavoro.
Fatta questa premessa ci limitiamo a esaminare alcuni punti della circolare rinviando alla citata circolare lavoro previdenza e alla Circolare numero 55 del 14-05-2026 stessa.
A. La prima precisazione riguarda i lavoratori per i quali spettano gli esoneri.
Sono 3 le categorie di giovani che non hanno compiuto il 35° anno di età, e risultano essere, alternativamente:
1) molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 241
1 …si considera il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e si verifica che in tale periodo il lavoratore non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione; mesi (durata massima esonero: 24 mesi);
2) molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/20142
2 Di seguito il punto relativo alla definizione completa di «lavoratore svantaggiato»:
chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la
formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente
retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria forma zione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; (durata massima esonero: 24 mesi);
3) svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 651/20143
3 Si vela la nota precedente. (durata massima esonero: 12 mesi).
L’agevolazione standard (500 euro/mese) è maggiorata (650 euo/mese) in caso di assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.
Tra i rapporti di lavoro incentivabili rientrano quelli di lavoro subordinato instaurati coi soci di cooperative di lavoro.
Come accennato, in caso di assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria l’esonero è aumentato a 650 euro/mese.
Le durate rimangono quelle ordinarie previste per tutto il territorio nazionale.
La circolare precisa che l’esonero può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
B. Sulla misura degli esoneri è confermata nella linea ormai consolidata. Per i rapporti di lavoro
- • instaurati e risolti nel corso del mese l’importo è riproporzionato a giornata (16,12 euro - € 500/3) e 20,96 euro - € 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo;
- • a tempo parziale, i massimali dell’agevolazione sono proporzionalmente ridotti.
Operano le consuete esclusioni dallo sgravio (premi Inail, ecc.).
C. Qualche considerazione merita anche il capitolo delle condizionalità.
Ricordiamo, in primo luogo, che non è ancora obbligatorio per il datore di lavoro pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Siisl (articolo 14 Dl 159/2025) in quanto non è stato pubblicato il relativo decreto.
Questa prima applicazione del Dl 62 consente di fare una considerazione sulle condizioni di accesso. In quanto operano contemporaneamente:
- • L’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 che comprende anche il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
- • L’articolo 7, comma 5, del Dl 62/2026 5 che prevede l’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Il decreto prevede la possibilità di riconoscere l’agevolazione per il periodo residuo in caso di successiva riassunzione del medesimo lavoratore (portabilità).
La circolare ricorda che questo è possibile soltanto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31-12-2026.
D. Un’utile precisazione riguarda anche la maggiorazione per assunzioni in Zes.
Considerato che l’assunzione deve avvenire e il rapporto di lavoro svolgersi in zona Zes, se il lavoratore è trasferito in una regione fuori Zes, il massimale mensile dell’agevolazione spettante, a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento, viene ridotto a 500 euro. Lo stesso principio vale anche in caso di portabilità.
Non vale però l’ipotesi opposta: per il lavoratore che ha iniziato il rapporto di lavoro in una regione differente rispetto a quelle appartenenti alla Zes unica, trasferito in una regione Zes, il massimale mensile rimane a 500 euro.
E. Occorre poi porre attenzione al paragrafo 8 relativo alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato e incremento occupazionale netto.
La questione è esplicitamente prevista dall’articolo 2 comma 11 del Dl 62 (le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 e dal comma 6 dell’articolo 2 in base al quale l’assunzione del lavoratore deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
A questo proposito valgono le consuete disposizioni relative al calcolo in Ula secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario comprese le situazioni in base alle quali lo sgravio è applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato e mantenuto per ogni mese in cui si fruisce degli incentivi.
In caso di assunzioni a scopo di somministrazione, il rispetto dell’incremento occupazionale riguarda l’impresa utilizzatrice.
Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell’esonero.
Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.
Il comma 6 dell’articolo 2 del Dl 62 prevede inoltre che: “…L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”.
Pertanto, sulla base di questa disposizione, per gli esoneri, ai fini del computo della forza datoriale, sono escluse le sole “diminuzioni” del numero di occupati verificatesi in società controllate, collegate o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.
Invece i datori di lavoro possono beneficiare degli “aumenti” della forza lavoro verificatisi in altre società controllate, collegate o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.
Occorre anche ricordare che opera il limite di cui al regolamento (UE) 651/2014 (l’esonero non può superare il 50% dei costi salariali). Come già verificato in passato, a parte il tetto di 500/650 euro) lo sgravio contributivo è/dovrebbe essere ampiamente inferiore al 50%.
Trattandosi di una agevolazione concessa in regime di aiuto di Stato, l’Inps provvede a registrare gli esoneri in argomento nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l’ammontare dell’agevolazione è registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato in capo all’utilizzatore.
F. Lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Lo sgravio non opera per i lavoratori operanti in Paesi extra UE assicurati in base al Dl n. 317/1987.
Per il forte interesse cooperativo ricordiamo la non cumulabilità del bonus con la riduzione contributiva per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.
Ci sono però alcune eccezioni:
- • la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 1 commi 399-400 Legge di bilancio 2025);
- • l’esonero di cui all’articolo 5 Legge n. 162/2021 per i datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”;
- • la riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.
G. La domanda per ottenere il bonus deve essere inoltrata all’Inps avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”.
Accogliendo la domanda, l’Inps determina anche l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
Quindi in caso di aumento dell’orario di lavoro, aumento dei contributi (per effetto, ad esempio, di aumenti retributivi)… il beneficio fruibile non potrà superare il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.
In caso, invece, di diminuzione dell’orario di lavoro il datore di lavoro dovrà riparametrare l’esonero spettante e fruire dell’importo ridotto.
Testo della Circolare in allegato