Si segnala che con la Circolare Lavoro Previdenza n. 80 del 05/06/2025, intitolata “Codici ATECO 2025 e comunicazione INPS”, sono state fornite importanti indicazioni in merito alla scelta dei codici ATECO 2025 da comunicare all’INPS, sia con riguardo alle cooperative in generale, sia con riguardo, in modo specifico, al settore delle cooperative agricole, alla luce delle richieste pervenute dall’INPS in questi giorni e degli stretti tempi a disposizione per le risposte.
In relazione al settore agricolo, si sottolinea che i nuovi codici ATECO, ritenuti idonei a rappresentare correttamente le varie attività esercitate dalle cooperative, sono stati condivisi in un gruppo di lavoro composto da colleghi delle aree specialistiche di ICN e da colleghi dei Servizi centrali di Confcooperative (Servizio Sindacale Giuslavoristico e Servizio Legislativo - Legale – Fiscale) e di Fedagripesca.
Evidenziamo che le indicazioni contenute nella citata circolare, che si allega per praticità, hanno valenza anche ai fini degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali.
Tali indicazioni quindi hanno la finalità di dare ai CSA informazioni utili per gestire al meglio il passaggio dai codici ATECO 2007 ai codici ATECO 2025 e in conseguenza allineare ed uniformare i codici ATECO comunicati ai differenti enti pubblici (Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS, INAIL, ecc..). Questo stante il fatto che la revisione della classificazione ATECO, operata dall’ISTAT in collaborazione con gli altri enti istituzionali, secondo un piano di armonizzazione con la nomenclatura europea NACE, ha l’obiettivo di unificare i codici ATECO presenti, per ogni realtà economica, nelle anagrafiche dei singoli enti pubblici istituzionali.
L’uniformità a livello di Pubblica Amministrazione dovrà peraltro essere garantita dalla realizzazione, in fieri, di una piattaforma informatica dei codici ATECO, cui accederanno tutti gli enti pubblici, ed in cui pare che il capofila di ogni cambiamento di codifica sarà il Registro Imprese;
Ciò significa che ogni cooperativa (e soggetto economico in genere) deve cercare di individuare, nell’ambito della nuova classificazione, i codici ATECO che meglio rappresentano le attività che essa svolge, accettando/comunicando/rettificando i medesimi codici alle distinte Pubbliche Amministrazioni;
Naturalmente, questa operazione di adeguamento ed identificazione dei corretti codici ATECO 2025 richiede, per ogni cooperativa, di mappare le effettive attività economiche svolte e di discernere le attività esercitate in via prevalente da quelle svolte in via secondaria, cui saranno attribuiti differenti codici ATECO;
Sul piano organizzativo, questo processo di valutazione, che dovrebbe essere condotto dai consulenti in modo specifico per ogni singola realtà assistita, presuppone un necessario coordinamento tra gli uffici contabili-fiscali e uffici lavoro-paghe dei Centri Servizi, proprio al fine di ottenere l’opportuno allineamento tra i codici ATECO comunicati alle varie Pubbliche Amministrazioni.
A corollario di quanto sopra, si evidenzia che:
- i codici ATECO non influiscono sui presupposti di applicazione dei regimi fiscali peculiari delle cooperative, poiché tali presupposti giammai pertengono o richiamano la classificazione statistica o economica dell’attività; ossia, non condizionano le agevolazioni fiscali delle cooperative, sia di carattere generale, che di carattere speciale,
In altri termini, l’assegnazione di una codifica formale delle attività, non modifica, né intacca, né pregiudica, la natura sostanziale delle stesse e della correlata disciplina agevolativa, la quale dipende esclusivamente dall’inquadramento normativo.
Dunque, le detassazioni, riduzioni ed esenzioni tributarie sono indipendenti dalla scelta dei codici ATECO (ci si riferisce, ad esempio, alle esenzioni ex art. 10 e 11 DPR 601/1973, alla detassazione dell’utile per le cooperative, all’esenzione IRAP, ecc..);
- Anche il conseguimento di determinati contributi pubblici, quali ad esempio i contributi OCM per le cooperative agricole, non dipende dal possesso di specifici codici ATECO;
- Sul piano previdenziale, l’Inps prevede un sistema di classificazione agganciato ai codici Ateco, pur con alcune specifiche significative. Questo vale anche per le agevolazioni contributive e altre facilitazioni nel campo previdenziale, che possono essere influenzate, in certi casi, dai codici ATECO, ed in altri casi dai codici previdenziali (Codici statistici contributivi “C.S.C.” e Codici Autorizzazione C.A.) collegati ai codici ATECO (come ad esempio succede per i codici ATECO appartenenti alla sez. 10. e alla sez. 01., utilizzabili dalle cooperative agricole, come ben spiegato nella circolare Lavoro Previdenza n. 80/2025).
In questo senso, va sempre verificata la compatibilità tra i codici Ateco che si intendono comunicare all’INPS (o che sono stati comunicati in passato) ed i suddetti codici previdenziali (C.S.C. e C.A.), che l’Istituto assegna a seguito della domanda di iscrizione/aggiornamento del datore di lavoro INPS e che determinano l’effettivo inquadramento contributivo.
Questa verifica è importante, perché l’indicazione di codici ATECO non pertinenti, oppure un mancato controllo da parte delle imprese sulla corretta assegnazione dei citati codici previdenziali effettuata dall’INPS, potrebbe portare l’INPS ad attribuire erroneamente alle cooperative un inquadramento previdenziale e assistenziale diverso da quello stabilito dalla normativa speciale di settore.
Per far comprendere meglio come opera l’INPS quando deve inquadrare previdenzialmente[2] un datore di lavoro, richiamiamo la citata circolare n. 80/2025 dell’Area Lavoro Previdenza:
“sulla base del codice ATECO indicato nella domanda di iscrizione, l’INPS associa a ciascuna attività il codice statistico contributivo (C.S.C.) composto da cinque cifre, dove la prima cifra identifica il settore di attività, la seconda e terza cifra identificano la classe di attività nella quale opera il datore di lavoro (es: tessile, edilizia, metalmeccanica, commercio, ecc.), la quarta e la quinta cifra identificano la categoria, ossia la famiglia delle attività di dettaglio esercitate nell’ambito della classe.
In base al C.S.C. sono assegnate all’impresa le aliquote contributive relative all’attività svolta ed alle assicurazioni cui è soggetta. Nel provvedimento di classificazione, l’Inps, abbina al C.S.C. il codice Ateco, ritenuto coerente con l’attività aziendale accertata.
Inoltre, per specificare obblighi o agevolazioni di alcune categorie di imprese, nello stesso provvedimento, l’Istituto attribuisce anche i Codici Autorizzazione (C.A.). Il codice di autorizzazione ha lo scopo di individuare, all’interno di imprese aventi il medesimo C.S.C., quelle soggette ad un particolare regime contributivo o che beneficiano di sgravi e riduzioni.
Il C.A. può avere efficacia sulla determinazione dell’inquadramento aziendale ma può essere attribuito anche per soli fini statistici, senza che quindi abbia influenza sulla determinazione dell’aliquota contributiva. L’insieme di tutti i codici attribuiti definisce il regime contributivo dell’azienda e quindi l’aliquota che deve essere applicata per il versamento dei contributi”.
- Oltre a ciò, occorre considerare che alcune specifiche sovvenzioni e agevolazioni di natura pubblica (ad esempio, le agevolazioni previste per le imprese energivore/elettrivore, per le quali è richiesto il codice ATECO sez. 10), così come l’ottenimento di aiuti di Stato, di contributi attraverso bandi pubblici, oppure di crediti d’imposta o esoneri (come ad esempio, gli esoneri contributivi fruiti nel periodo nella pandemia da Covid-19) potrebbero dipendere esclusivamente dalla presenza o meno di determinati codici ATECO (richiamati espressamente dalla relativa normativa agevolativa) in capo ai soggetti potenzialmente beneficiari.
In tali situazioni, il codice ATECO è rilevante, ma, non essendo prevedibile a priori l’emanazione di norme agevolative, né apparendo opportuno un cambiamento strumentale ed estemporaneo dei codici ATECO, si rivela ancor più pregnante l’esigenza delle cooperative di individuare codici ATECO aderenti alla propria attività economica.
Ovviamente, le considerazioni ed i suggerimenti sopra esposti valgono per qualsiasi tipologia di cooperativa e non solamente per le cooperative agricole.
Per comodità e come supporto operativo, alleghiamo alla presente, oltre alla citata circolare Lavoro Previdenza n. 80/2025, un esempio di schema (in formato excel) di censimento dei codici ATECO, che potrebbe essere utilizzato, a discrezione dei Centri Servizi, al fine di mappare, per ogni singola cooperativa o realtà economica assistita, sia i codici ATECO 2007-2022 presenti presso le varie Pubbliche Amministrazioni (Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS), sia i codici ATECO 2025 proposti dai suddetti enti pubblici, oppure già comunicati in questi mesi dalle singole imprese.
Tale file – che rappresenta un’esemplificazione delle attività di raccolta e valutazione dei codici ATECO, che potrebbero essere svolte congiuntamente da uffici contabili-fiscali ed uffici paghe dei Csa - consente, sia in questa fase di revisione delle codifiche ATECO che in una fase successiva, di:
- effettuare un confronto tra i codici ATECO 2007-2002 e quelli 2025, proposti in automatico dalle Pubbliche Amministrazioni;
- verificare se le attività economiche, attualmente esercitate dalle cooperative assistite, concordano con i codici ATECO 2025 convertiti automaticamente dalle singole P.A., o già comunicati in questi mesi dalle cooperative stesse;
- giungere ad un allineamento tra i codici ATECO 2025 da accettare/comunicare/rettificare alle singole Pubbliche Amministrazioni;
- infine, valutare quali possono essere i codici ATECO 2025 più adatti alle singole cooperative assistite, da poter proporre loro.
Allegati:
- Circolare Lavoro Previdenza n. 80 del 05/06/2025;
- Esempio di mappatura codici ATECO