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CONGEDO DI MATERNITÀ IN ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE IDONEA

Le istruzioni Inps

martedì 20 febbraio 2024

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 287 del 22 gennaio 2024, fornendo alcune indicazioni circa l’eventualità di una domanda di congedo di maternità per la quale non sia stata presentata la corretta documentazione.

Il messaggio ricorda che, il T.U maternità e paternità (d.lgs. 151/2001) prevede che, nei casi di gravidanza della lavoratrice, sia necessario l’invio del certificato medico telematico attestante la data presunta del parto (dpp).

A partire dal 2013, la trasmissione del certificato deve essere effettuata in via telematica direttamente dal medico del SSN all’INPS; devono essere inviati il certificato con la data presunta del parto, il certificato del parto e, nei casi in cui si verifichi l’evento, quello di interruzione di gravidanza.

Alla luce di ciò, l’Istituto precisa che il diritto alla fruizione dell’indennità di maternità non può essere precluso in nessun caso, e quindi neanche in quello in cui si verifichi il mancato invio del certificato telematico da parte del medico certificatore.

Per prevenire questi disguidi, il messaggio INPS riporta un veloce decalogo per la corretta gestione delle domande, che riportiamo:

1. Qualora sia presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto solo prima della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l’inserimento del certificato telematico di gravidanza;

2. Nella residuale ipotesi in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell’originale cartaceo del certificato in questione;

3. Nell’ipotesi in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma sia stata disposta l’interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN;

4. Nel caso, infine, di totale assenza della documentazione sopra menzionata, il periodo di congedo di maternità può essere determinato computando i due mesi di "ante partum" a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma “ConsANPR”.

 

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