Gestire l’impresa

DECRETO FLUSSI – SPOSTAMENTO DEI TERMINI

La nota del Ministero del Lavoro

martedì 20 febbraio 2024

Con nota Protocollo 0000641 del 29-1-2024, il Ministero del lavoro comunica che il Dpcm 19-1-2024, in corso di pubblicazione, contiene il differimento di alcuni termini previsti dal Dpcm 27-9-2023 (Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025).

Questa la sintesi saltando il consueto gioco dei rinvii a precedenti provvedimenti.

Termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote (anno 2024).

  1. per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a (1), dalle ore 9,00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque. Da 5-2-2024 - spostamento al 18-3-2024.
  2. per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera b (2), e commi 4, e 5 (3) dalle ore 9,00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Da 7-2-2024 - spostamento al 21-3-2024.

 

1 Lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

2 Lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di

cooperazione in materia migratoria.

3

4 -Lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma 1, e di lavoro autonomo, di:

a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza,

residenti in Venezuela;

b) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito;

c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria.

 5- Conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) permessi di soggiorno per lavoro stagionale;

b) permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro

dell'Unione europea.

c) per gli ingressi di cui all'art. 7 dalle ore 9,004 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da 12-2-2024 - spostamento al 25-3-2024.

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