Gestire l’impresa

DECRETO LAVORO 2026, INCENTIVI OCCUPAZIONE E CONCILIAZIONE

La Circolare Servizio lavoro previdenza n. 62

lunedì 11 maggio 2026

Incentivi alle assunzioni: donne, giovani, zona Zes 

 

Un primo pacchetto di norme riguarda gli incentivi alle assunzioni per donne, giovani e zona Zes. 

Si tratta di misure già in vigore da diverso tempo e che erano state prorogate fino al 30-4-2026 dalla Legge di conversione del Dl n. 200/2025 (Legge n. 26/2026 circolare n. 39/26).  

Queste agevolazioni erano state introdotte dal Dl n. 60/2024 (circolari n. 32 e 55/24, n. 40, 54, 55, 66, 67 e 85/25 e n. 31/26). 

 

Il decreto ha abrogato l’ultima proroga e ha istituito dei “nuovi” esoneri denominandoli bonus donne 2026, bonus giovani 2026 e bonus Zes 2026. 

Per tutte le casistiche il beneficio è “retroattivo” e riguarda le assunzioni effettuate dall’1-1-2026 al 31-12-2026. 

L’Inps dovrà fornire le istruzioni tenendo in considerazione che la precedente proroga non era mai diventata effettivamente operativa ma che i datori di lavoro hanno effettuato le assunzioni tenendone conto. 

 

Riportiamo di seguito le norme comuni ai tre bonus.  

 

  • Il bonus non è destinato alle stabilizzazioni dei rapporti a tempo determinato per le quali è previsto uno specifico beneficio (articolo 4). 

  • Destinatari solo i datori di lavoro privato  

  • Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato e delle qualifiche dirigenziali  

  • In tutti i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche  

  • Come in altre situazioni è prevista la portabilità del beneficio che spetta anche per le donne che, alla data dell’assunzione incentivata, sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero. 

  • È prevista la condizione che l’assunzione oggetto dello sgravio determini un incremento occupazionale netto1. 

  • Condizionalità. Oltre a quelle previste dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015, vi sono ulteriori condizioni, una preventiva e una successiva all’assunzione: 

  • i datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti l’assunzione; 

  • il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.  

  • Non è possibile la cumulabilità dell’esonero con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, l’esonero è invece compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 1 co. 399-400 Legge 207/2024) 

  • Il beneficio è concesso in regime di aiuti di stato secondo il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17-6-2014. 

  • Tutti gli esoneri sono concessi entro limiti di spesa che saranno monitorati dall’Inps. 

 

  1. Bonus donne 2026 (art. 1) 

 

L’agevolazione (comma 1) spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1-1 al 31-12-2026, di donne di qualsiasi età, ovunque residenti in una delle seguenti condizioni: 

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi2, ovunque residenti. 

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi considerate lavoratrici svantaggiate ai sensi delle lettere da b) a g) articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17-6-2014. 

 

L’agevolazione consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi INAIL - resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche): 

  • con limite massimo di 650 euro mensili, 

  • per una durata massima di 24 mesi, 

 

Lo sgravio è aumentato a 800 euro su base mensile se la lavoratrice con le caratteristiche indicate sopra è residente nelle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno (comma 2). 

 

L’esonero di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto per un massimo di 12 mesi per assunzioni di donne che appartengono ad una di queste categorie (“lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17-6-2014) 

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;  

b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;  

c)  non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;  

d) aver superato i 50 anni di età;  

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;  

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;  

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. 

 

Per fare chiarezza sulle diverse condizioni, limiti mensili e durate abbiamo predisposto la seguente tabella. 

 

Lavoratrici 

Quota esonero 

limite massimo mensile ordinario 

limite massimo mensile ZES unica 

durata 

prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. 

100% 

650 euro 

800 euro 

24 mesi 

prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi considerate lavoratrici svantaggiate ai sensi delle lettere da b) a g) articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17-6-2014.   

100% 

650 euro 

800 euro 

24 mesi 

appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 

100% 

650 euro 

800 euro 

12 mesi 

 

Per comprendere meglio le differenze tra la norma abrogata e quella nuova introdotta dal Decreto 1° maggio, abbiamo predisposto la seguente tabella di confronto. 

 

BONUS DONNE 

 

 

  Milleproroghe (ABROGATO) 

 Decreto Lavoro 1° maggio 2026 

Norma 

Articolo 23, D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Legge n. 95/2024) 

Articolo 14, comma 1-bis, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (Legge 27 febbraio 2026, n. 26)  

Decreto Ministeriale 11 aprile 2025 

 Articolo 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 

Indicazioni operative INPS 

Manca la circolare 

Manca la circolare 

Datori 

Tutti i datori di lavoro privati, non imprenditori e agricoli inclusi 

Tutti i datori di lavoro privati, non imprenditori e agricoli inclusi 

Lavoratrici 

Donne di ogni età: 

a) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; Marche e Umbria) 

b) operanti nelle professioni e nei settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto Regolamento, annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro, adottato di concerto con il MEF; e 

c) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. 

  1. Donne, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito  

  • da almeno 12 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2, Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 

  •  da almeno 24 mesi 

  1. Donne appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 

Tipo   beneficio 

Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL) 

100% dei contributi a carico datore  

Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL),  

Misura massima  

massimo 650 euro/mese e 7.800 euro/anno 

  • 650 euro per l’assunzione di lavoratrici residenti in tutto il territorio nazionale nei limiti della spesa autorizzata 

  • 800 euro, per l’assunzione di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno; 

Portabilità 

Ammessa 

Ammessa 

Durata 

Massimo 24 mesi (ridotti a un massimo di 12 mesi per le donne ovunque residenti di particolari settori o professioni) 

Massimo 

  • 24 mesi, per le ipotesi di assunzione lett. a)  

  • 12 mesi per le ipotesi di assunzione lett. b) 

Contratti ammessi 

Assunzione a tempo indeterminato 

No trasformazioni di contratti a termine 

Assunzione a tempo indeterminato 

No trasformazioni di contratti a termine 

Note 

Sono esclusi i contratti di apprendistato e domestico, nonché il lavoro intermittente.  

Sono esclusi i contratti di apprendistato e domestico, nonché il lavoro intermittente.  

Compatibilità con altre agevolazioni 

  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente  

  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni 

  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente  

  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni  

Condizioni generali 

Rispetto articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, dei principi generali per gli incentivi all’occupazione, ex articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015, e dell’incremento occupazionale 

Rispetto delle seguenti condizioni 

  • norme dell’articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015 

  • nei sei mesi precedenti l’assunzione, non si sia provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva 

  • non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. Diversamente l’esonero sarà revocato ab origine 

Probabile rispetto articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 (da circolare INPS) 

De minimis 

No, la norma non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis. Si applica il regime di cui al Regolamento n. 651/2014. 

Si applica il regime di cui al Regolamento n. 651/2014. In teoria quindi non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis 

In attesa di chiarimenti INPS 

Autorizzazione UE 

In teoria non necessaria ma concessa il 31 gennaio 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nella ZES 

 In attesa chiarimenti INPS 

In teoria non necessaria 

 

  1. Bonus Giovani 2026 (art 2) 

 

Anche in questo caso il bonus riguarda i datori di lavoro privati che dal 1-1-2026 al 31-12-2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

In concreto si tratta dell’esonero  

  • al 100% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi premi e contributi Inail è riconosciuto,  

  • per un periodo massimo di 24 mesi 

  • per un importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore. 

 

L’esonero riguarda l’assunzione di giovani under 35 alla data di assunzione incentivata 

  • privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito  

ovvero 

  • privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartenenti a una delle seguenti categorie (“lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17-6-2014): 

c)  non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;  

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;  

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;  

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. 

 

Se l’assunzione avviene in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria il limite massimo del bonus sale a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. 

Per comprendere meglio le differenze tra la norma abrogata e quella nuova introdotta dal Decreto 1° maggio, abbiamo predisposto la seguente tabella di confronto. 

 

 

BONUS GIOVANI UNDER 35 

 

 

  Milleproroghe (ABROGATO) 

 Decreto Lavoro 1° maggio 2026 

Norma 

Articolo 22, D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Legge n. 95/2024) 

Articolo 14, comma 1-bis, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (Legge 27 febbraio 2026, n. 26) ABROGATO 

Decreto Ministeriale 11 aprile 2025 

Articolo 2, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 

Indicazioni operative INPS 

Manca la circolare INPS 

 Manca la circolare INPS 

Periodo di validità 

Dal 1° gennaio al 30 aprile 2026 

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 

Datori 

Tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli e non imprenditori 

Tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli e non imprenditori 

Lavoratori 

Operai, impiegati e quadri under 35 mai assunti prima con contratto subordinato a tempo indeterminato;  

 

Lavoratori (esclusi dirigenti) che non hanno compiuto 35 anni, che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato e privi di un impiego regolarmente retribuito  

  • da almeno 12 mesi, se appartenenti ad una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014; 

  • da almeno 24 mesi nelle altre ipotesi di assunzione 

Tipo beneficio  

Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL) nelle seguenti misure 

- fino al 70% in tutte le regioni,  

-elevata al 100% se le nuove assunzioni comportano un incremento occupazionale netto 

Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) 

 

Misura massima del beneficio 

La misura massima mensile è 

  • ordinaria: 500 euro   

  • maggiorata per la ZES Unica Mezzogiorno: 650 euro 

Limite mensile di:  

  • ordinaria 500 euro  

  • maggiorata 650,00 euro per lavoratori residenti nelle Regioni della ZES Unica per il Mezzogiorno  

 

Incremento 

occupazionale 

L’incremento dell’organico – per le nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026 – è necessario se si vuole fruire della percentuale piena di esonero (100% e non solo 70%). 

Sempre necessario 

Compatibilità con altri esoneri 

  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente 

  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni 

  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente 

  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni 

Durata 

Massimo 24 mesi 

Massimo 

  • 12 mesi per l’assunzione di lavoratori “svantaggiati” ai sensi dell’art. 2, lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) del Regolamento UE n. 651/2014; 

  • 24 mesi, per le altre ipotesi di assunzione 

Contratti ammessi 

Assunzione a tempo indeterminato 

Trasformazione da CTD a contratto a tempo indeterminato 

 Assunzione a tempo indeterminato 

 No trasformazioni di contratti a termine 

 

Note 

Sono esclusi i contratti di apprendistato, intermittenti e di lavoro domestico 

Sono esclusi i contratti di apprendistato, intermittenti e di lavoro domestico 

Condizioni generali 

Rispetto articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015 (diritti di precedenza ecc.) 

Rispetto articolo 1, commi 1175 e 1176, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (DURC ecc.) 

Divieti di licenziamento per GMO e collettivi nella stessa unità produttiva 

Incremento occupazionale e condizioni per condizioni generali su aiuti di Stato 

  • rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, di cui all’articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015 

  • nei sei mesi precedenti l’assunzione, non si sia provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva 

  • non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. Diversamente l’esonero sarà revocato ab origine  

Probabile rispetto anche articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006 (circolare INPS) 

De minimis 

Non si applica 

Si applica il regime di cui al Regolamento n. 651/2014. In teoria quindi non è soggetta al rispetto della normativa sul de minimis 

In attesa di chiarimenti INPS 

Autorizzazione UE 

Si, occorre: concessa con la decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025 

 In attesa indicazioni INPS 

 

  1. Bonus ZES 2026 (art. 3) 

 

Lo sgravio riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale nell’anno 2026 ed è così articolato: 

  • durata di 24 mesi; 

  • esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi premi e contributi Inail); 

  • limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.  

 

L'esonero è limitato ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zes unica per il Mezzogiorno.  

I lavoratori alla data dell'assunzione devono aver compiuto 35 anni di età ed essere disoccupati da almeno 24 mesi.  

 

Per comprendere meglio le differenze tra la norma abrogata e quella nuova introdotta dal Decreto 1° maggio, abbiamo predisposto la seguente tabella di confronto. 

 

 

BONUS ZES 

 

 

 

  Milleproroghe (ABROGATO) 

 Decreto Lavoro 1° maggio 2026 

Norma 

Articolo 24, D.L. 7 maggio 2024, n. 60 (Legge n. 95/2024) 

Articolo 14, comma 1-bis, D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (Legge 27 febbraio 2026, n. 26) 

 Articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 

Indicazioni operative INPS 

Manca la circolare INPS  

 Manca la circolare INPS 

Periodo di validità 

Dal 1° gennaio al 30 aprile 2026 

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 

Datori 

datori privati che  

  • hanno fino a 10 dipendenti e  

  • assumono a tempo indeterminato 

  • presso una sede o unità produttiva sita in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno lavoratori in tali regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; Marche e Umbria) Il lavoratore deve materialmente svolgere la propria attività in una di tali regioni. 

datori di lavoro privati che 

  • occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e  

  • assumono a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; Marche e Umbria) Il lavoratore deve materialmente svolgere la propria attività in una di tali regioni. 

Lavoratori 

Operai, impiegati e quadri che hanno già compiuto i 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero spetta altresì per i soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato da un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in esame. 

L’esonero in esame non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. 

Operai, impiegati e quadri che hanno già compiuto i 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi. L’esonero spetta altresì per i soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato da un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in esame. 

L’esonero in esame non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. 

Tipo beneficio  

Esonero contributivo (esclusi i premi INAIL) nelle seguenti misure 

- ordinaria 70% dei contributi a carico datore. 

- elevata al 100% ove le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto 

Esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore di lavoro, (esclusi i premi INAIL) 

Misura massima del beneficio 

Limite massimo mensile 

650 euro per ciascun lavoratore 

Limite massimo mensile 

650 euro per ciascun lavoratore 

Durata 

Massimo 24 mesi 

Massimo 24 mesi 

Contratti ammessi 

Assunzione a tempo indeterminato 

Trasformazioni di contratti a termine 

Assunzione a tempo indeterminato 

No trasformazioni di contratti a termine 

Incremento 

occupazionale 

L’incremento dell’organico è necessario se si vuole fruire della percentuale piena di esonero (100% e non solo 70%). 

Sempre necessario 

Compatibilità 

  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente 

  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni 

  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente 

  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni 

Condizioni generali 

Rispetto di quanto segue: 

a) princìpi generali di fruizione degli incentivi (articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015); 

b) divieti di licenziamento di cui all’articolo 24, commi 5 e 6, D.L. n. 60/2024; 

c) condizioni ex articolo 1, commi 1175 e 1176, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (DURC ecc.); 

 

Rispetto di quanto segue 

  • principi generali di fruizione degli incentivi, di cui all’articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015 

  • nei sei mesi precedenti l’assunzione, non si sia provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva 

  • non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. Diversamente l’esonero sarà revocato ab origine 

Probabile rispetto condizioni ex articolo 1, commi 1175 e 1176, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (circolare INPS); 

De minimis 

Non chiarito da INPS 

Il beneficio è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014  

In attesa chiarimenti INPS 

Autorizzazione UE 

Si, occorre  

In attesa chiarimenti INPS 

 

 

  1. Incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro 

 

L’articolo 4 del Decreto introduce una nuova agevolazione.  

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva fino a 12 mesi (esclusi dirigenti) trasformati a tempo indeterminato è riconosciuto, per un massimo di 24 mesi, l’esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi premi Inail) nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile.  

In tutti i casi resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Il beneficio riguarda i lavoratori che alla data della trasformazione non hanno compiuto il 35° anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.  

La trasformazione dovrà avvenire tra l’1-8-2026 e il 31-12-2026 e riguardare contratti instaurati entro il 30-4-2026. Il testo recita “senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato”.  

Destinatari solo i datori di lavoro privato con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato e delle qualifiche dirigenziali. 

È prevista l’inedita condizione che l’assunzione oggetto dello sgravio determini un incremento occupazionale netto. Non è un requisito semplice considerato che si tratta di rapporti già in essere. 

Oltre a quelle previste dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015, vi sono ulteriori condizioni, una preventiva e una successiva all’assunzione: 

  • i datori di lavoro non devono aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti l’assunzione. 

  • il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. 

Non è possibile la cumulabilità dell’esonero con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, l’esonero è invece compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 1 co. 399-400 Legge 207/2024). 

Tutti gli esoneri sono concessi entro limiti di spesa che saranno monitorati dall’Inps. 

Il provvedimento non è operativo in quanto l’efficacia delle è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. 

 

  1. Disposizioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro  

 

Al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità, con l’articolo 6 il Decreto 1° maggio prevede un’ulteriore agevolazione contributiva a favore delle aziende che si sono dotate delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e) del Dlgs n. 184/2025. Si tratta di certificazioni che attestano la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità. 

 

L’agevolazione è analoga a quella conseguente al possesso da parte dell’azienda della certificazione della parità di genere (articolo 46-bis Dlgs 198/2006 198, e articolo 5, comma 3 Legge n. 162/2021). 

 

Si tratta dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in misura dell'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, ottenibile nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.  

 

L'esonero viene riparametrato e applicato su base mensile. L’Inps, ai fini del rispetto del limite di spesa disposto dalla norma stessa, monitora l’utilizzo delle risorse. 

Le aziende dotate delle certificazioni in questione beneficiano, altresì, di attività di promozione di competenza dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), individuati con provvedimenti adottate secondo l'ordinamento della stessa Agenzia.  

 

 

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