La circolare Inps n. 95 del 26-5-2025 fornisce ampie istruzioni in merito all’elevazione dell’indennità di congedo parentale.
Il ritocco all’importo dell’indennità è stato operato delle leggi di bilancio del 2024 e del 2025 (circolare n. 7/25).
Questo l’indice della circolare che ripercorreremo riportandone ampi stralci in quanto ci sembra un testo lineare e chiaro.
Premessa
1. Platea dei destinatari
2. Elevazione dell’indennità dal 60% all’80% della retribuzione per l’ulteriore mese di congedo parentale di cui alla legge di Bilancio 2024 ed elevazione dell’indennità dal 30% all’80% per un ulteriore mese di congedo parentale
3. Decorrenza della nuova disposizione
4. Modalità di presentazione della domanda
5. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens
6. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica
6.1 Datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
6.2 Pubbliche Amministrazioni con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica
7. Istruzioni fiscali
8. Istruzioni contabili
1. Platea dei destinatari
L’elevazione dell’indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori.
Se un genitore è lavoratore dipendente e mentre l’altro genitore non lo è, l’indennità all’80% spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
2. Elevazione dell’indennità dal 60% all’80% della retribuzione per l’ulteriore mese di congedo parentale di cui alla legge di Bilancio 2024 ed elevazione dell’indennità dal 30% all’80% per un ulteriore mese di congedo parentale
Come chiarito fin da subito non sono stati aggiunti ulteriori mesi di congedo, ma è stata aumentata “soltanto” la misura dell’indennità.
Con la nuova formulazione dell’articolo 34 comma 1 del Tu l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale.
L’indennità maggiorata spetta per i mesi di congedo parentale fruiti entro i 6 anni di vita del minore.
L’elevazione dell’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari. In tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
L’indennità aumentata interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
I 3 mesi indennizzabili all’80% possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno dei genitori. La fruizione “alternata” tra i genitori, prevista dal novellato articolo 34 del TU, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di 10 mesi (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore (articolo 32 del TU), di cui:
- alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
- a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.
Il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito indicato:
- un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2023);
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
- un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2025);
- sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.
3. Decorrenza della nuova disposizione
L’aumento dell’indennità si applica ai periodi di congedo parentale fruiti dal 1-1-2025 e interessano esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente:
- al 31-12-2023, per il diritto all’indennità maggiorata dal 60% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2024;
- al 31-12-2024, per il diritto all’indennità maggiorata dal 30% all’80% per l’ulteriore mese introdotto dalla legge di Bilancio 2025.
Il termine del periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31-12-2023 e al 31-12-2024, non sono una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione.
Per la determinazione della fine del periodo di congedo di maternità devono computarsi anche i periodi di interdizione prorogata dopo il parto disposti dall’Itl e gli eventuali giorni non fruiti prima del parto.
Pertanto:
- se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese (in applicazione della legge di Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.
Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
- se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi (in applicazione della legge di Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023. Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all’80% con applicazione delle indicazioni di cui al precedente punto 1).
Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale;
- se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi (in applicazione delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all’80% con applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2).
Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025, il diritto all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
La circolare fa una precisazione forse poco considerata e cioè che l’elevazione dell’indennità all’80% è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre mesi di congedo parentale che l’articolo 34 del TU attribuisce a ogni genitore come non trasferibili all’altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.
Riportiamo di seguito gli esempi riportati nella circolare.
Esempio A)
- Figlio nato il 20 novembre 2024;
- la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 20 febbraio 2025;
- il padre fruisce di due mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025.
I mesi di congedo parentale dal 21 novembre 2024 al 20 gennaio 2025 sono indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto dalla legge di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il mese dal 21 novembre 2024 al 20 dicembre 2024 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2023 e il mese dal 21 dicembre 2024 al 20 gennaio 2025 rientra nella previsione della legge di Bilancio 2024 per il periodo dal 21 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024 e nella previsione della legge di Bilancio 2025 per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 20 gennaio 2025 che ha elevato l’indennità di congedo parentale dal 60% all’80% per tutti i periodi fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Ai genitori residua un ulteriore mese di congedo parentale indennizzabile all’80% (introdotto dalla legge di Bilancio 2025), da fruire entro il compimento di 6 anni di età del figlio, in quanto, il figlio è nato prima del 1° gennaio 2025 e la madre termina il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2024.
Esempio B)
- Madre lavoratrice dipendente che fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2024 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2025;
- il padre lavoratore dipendente fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 di cui due mesi indennizzati all’80% della retribuzione (come previsto dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024) e un mese indennizzato al 30% della retribuzione, in quanto l’ulteriore mese di congedo indennizzabile all’80%, previsto dalla legge di Bilancio 2025, è fruibile solo a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2025 al 9 febbraio 2025.
Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel corso dell’anno 2025 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo nei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro (primo periodo del comma 1 dell’art. 34 del T.U.). Il padre ha fruito dei suoi tre mesi non trasferibili all’altro genitore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024.
La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, può fruire dell’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80%, di cui alla legge di Bilancio 2025 entro i 6 anni di vita del figlio.
Esempio C)
- Figlio nato il 15 agosto 2024 e decesso in pari data della madre lavoratrice dipendente;
- il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2024;
- il padre fruisce altresì di cinque giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2024 e di altri cinque giorni dal 9 al 13 gennaio 2025, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del T.U. entro i cinque mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2024 - 15 gennaio 2025).
Avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024, il padre ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzabili all’80% della retribuzione, come previsto dalle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025, se fruiti entro il compimento di 6 anni di età del figlio.
Esempio D)
- Figlio nato il 16 gennaio 2025;
- madre non lavoratrice;
- padre lavoratore iscritto alla Gestione separata;
- il padre fruisce di sei mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione (in quanto l’elevazione spetta solo ai lavoratori dipendenti) dal 1° maggio 2025 al 31 ottobre 2025;
- in data 1° giugno 2025 la madre inizia un rapporto di lavoro dipendente e chiede tre mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025.
Alla madre spettano tre mesi indennizzabili all’80% della retribuzione (previsti dalle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) in quanto, pur non avendo terminato il congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2024, il figlio è nato nel 2025 e, pertanto, il diritto all’elevazione dell’indennità spetta in relazione al rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione del congedo parentale, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità.
Alla madre residuano, inoltre, altri due mesi di congedo parentale non indennizzabili oppure indennizzabili se la madre ha un reddito inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
Esempio E)
- Madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 27 maggio 2025;
- padre lavoratore libero professionista iscritto presso una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;
- la madre fruisce di un mese di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2025;
- il padre non fruisce di congedo parentale;
- la madre in data 1° giugno 2026 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026.
Dei tre mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, solo due mesi sono indennizzabili all’80% della retribuzione (dal 1° luglio 2026 al 31 agosto 2026) in quanto rientranti all’interno dei tre mesi non trasferibili previsti dall’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001 (questo perché il primo di questi mesi è stato fruito come iscritta alla gestione separata). Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.
Esempio F)
- Figlio nato il 20 dicembre 2024;
- madre lavoratrice iscritta alla Gestione separata con fine periodo di maternità 20 marzo 2025;
- padre lavoratore libero professionista iscritto a una Cassa previdenziale per i liberi professionisti;
- il padre non fruisce di congedo parentale;
- la madre in data 1° giugno 2026 inizia un rapporto di lavoro dipendente. Fruisce di tre mesi di congedo parentale dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026.
Dei tre mesi di congedo parentale fruiti come lavoratrice dipendente, due mesi sono indennizzabili all’80% (come previsto dalle leggi di Bilancio 2023 e 2024) in quanto il minore è nato nell’anno 2024. Non spetta, invece, l’ulteriore mese indennizzato all’80% della retribuzione (previsto dalla legge di Bilancio 2025) in quanto il minore è nato prima del 1° gennaio 2025 e il congedo di maternità, pur essendo terminato successivamente al 31 dicembre 2024, è riconosciuto alla madre come iscritta alla Gestione separata. Pertanto, il mese dal 1° settembre 2026 al 30 settembre 2026 è indennizzabile al 30%.
Alla madre residuano altri tre mesi di congedo parentale indennizzabili al 30% della retribuzione.
Esempio G)
- Figlio nato il 27 febbraio 2026;
- la madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica fruisce di congedo parentale dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026 con diritto all’indennità al 100% della retribuzione, così come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;
- il padre lavoratore dipendente del settore privato fruisce di congedo parentale dal 1° giugno 2026 al 30 giugno 2026, con diritto a tre mesi di congedo indennizzato all’80% (leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025).
I mesi indennizzabili al padre sono compatibili con la previsione contrattuale di maggiore favore riconosciuta alla madre lavoratrice dipendente di Amministrazione pubblica.
Si ricorda che le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 151/2001 costituiscono la tutela minima del congedo parentale che la legge riconosce ai genitori. La stessa legge consente il riconoscimento di condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione (cfr. l’art. 1 del decreto legislativo n. 151/2001).
Ne consegue una piena compatibilità tra l’elevazione dell’indennità di congedo parentale ed eventuali trattamenti di maggiore favore previsti da leggi, regolamenti, contratti collettivi e ogni altra disposizione. Detti trattamenti non possono, al contrario, limitare la fruizione dell’indennità di congedo parentale così come prevista nel novellato articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001.
Si ribadisce ancora che le indicazioni sopra riportate si applicano anche in caso di adozione/affidamento nazionale/internazionale e di affidamento non preadottivo/collocamento provvisorio, a decorrere dall’ingresso in famiglia del minore ed entro i successivi 6 anni e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
4. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale istituzionale www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page attraverso il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
- tramite il Contact center Multicanale, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
I successivi paragrafi della circolare sono dedicati alle modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens.