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FONDO BILATERALE IGIENE AMBIENTALE - ADEGUAMENTO REGOLAMENTAZIONE

Dall’Inps le indicazioni operative

mercoledì 22 novembre 2023

Dopo il Decreto 29-9-2023 che ha recepito le modifiche apportare alla regolamentazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, il messaggio Inps n. 3901 del 7-11-2023 fornisce le indicazioni operative.

Il decreto, che ha recepito l’accordo tra le parti sociali del 27-12-2022, è stato pubblicato sulla Gu n. 252 del 27-10-2023 ed è entrato in vigore l’11-11-2023.

L’operazione si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportare al Dlgs 148/2015 (Legge 234/2021) che hanno esteso l’operatività dei fondi anche ai datori di lavoro fino a 5 dipendenti.

Ricordiamo che i fondi di solidarietà bilaterale sono istituiti, previa sottoscrizione di un accordo tra le parti sociali firmatarie di uno dei Ccnl di settore, con decreto interministeriale.

Le istruzioni Inps hanno precisato che l’iscrizione al Fondo non è vincolante solo per le imprese aderenti alle associazioni firmatarie o che applicano il relativo Ccnl, ma per tutte quelle del settore.

In pratica, un accordo stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative porta all’istituzione del fondo bilaterale per l’intero settore.

I datori di lavoro destinatari del Fondo sono stati individuati tramite codici ATECO.

Sul fondo igiene ambientale segnaliamo la circolare Inps n. 57/2022.

Il decreto interministeriale n. 103594/2019 istitutivo del Fondo è stato modificato allargando l’operatività ai datori di lavoro esercenti servizi ambientali che fanno parte di settori che non rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148/2015 e che occupano almeno un dipendente. In precedenza, era riservato ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti.

Conseguentemente è stata adeguata la platea dei beneficiari degli interventi del Fondo.

I datori di lavoro del settore che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre possono presentare al Fondo dall’11-11-2023 (data di entrata in vigore del decreto di adeguamento) domande di Assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 27 ottobre 2023.

A partire dal periodo di paga di novembre 2023 anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo servizi ambientali e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo.

Per questi datori di lavoro l’aliquota è quella già versata al Fis pari a 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

Il messaggio precisa che con medesima decorrenza, quindi, sarà rimosso centralmente dalle posizioni sopra individuate il codice autorizzativo “0J”; la relativa procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le suddette disposizioni.

Le istruzioni operative saranno fornite successivamente.

Si tratterà anche di capire se l’INPS e/o il Fondo bilaterale di solidarietà del settore dei servizi ambientali effettueranno una comunicazione preventiva ai datori di lavoro interessati che occupano non più di 5 dipendenti e che finora hanno fatto riferimento al FIS.

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