L’Ispettorato nazionale del lavoro con nota prot. n. 831 del 28-1-2026 stabilisce la non applicabilità dell'art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate alla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri).
L'articolo 188bis del Dlgs. n. 152/2006 e il Dm n. 59/2023 dispongono che sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi debbano essere installati sistemi di geolocalizzazione e in particolare impongono il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”.
Per l’Inl questa prescrizione è prevista da una norma di carattere speciale e costituisce una condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto in questo caso non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della Legge n. 300/1970.
La nota precisa anche che la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’articolo 4 comma 1 della Legge 300/1970.
Per chi fosse interessato la nota contiene anche un breve riepilogo normativo, peraltro noto alle imprese del settore.