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IMPONIBILITÀ SOMME PER RISARCIMENTO DANNO

Precisazioni dell'Agenzia delle entrate nella circolare del Serizio Lavoro Previdenza n. 108

lunedì 24 agosto 2026

La risposta n. 156/2026 del 7-8-2026 dell’Agenzia delle entrate affronta una questione molto particolare: la rilevanza reddituale delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia e la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa. 

Occorre precisare che le somme sono dovute in forza di alcune sentenze e quindi la soluzione dell’Agenzia, deve essere valutata alla luce di questo presupposto. 

 

L’Agenzia richiama due principi generali che prescindono dal caso in esame: 

  • I proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati (art. 6 co. 2 Tuir). 

  • Il risarcimento erogato per indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (c.d. danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettate a tassazione (viene meno il presupposto impositivo dal momento che l'indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi).  

 

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria, con diversi documenti di prassi, ha precisato che devono essere ricondotte a tassazione le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente sono, in sostanza, imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante), sia presenti che futuri, del soggetto che le percepisce.  

Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente) (cfr. risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E e 7 dicembre 2007, n. 356/E).  

 

Nel caso in esame siano di fronte a un risarcimento del danno e quindi le somme corrisposte non sono imponibili. 

Le somme liquidate per interessi e per rivalutazione monetaria, avendo natura accessoria al credito principale (citato art. 6 co. 2 del Tuir) non sono, altresì, imponibili. 

 

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