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LEGGE DI BILANCIO 2026: NUOVE REGOLE SU PREZZARI, APPALTI PUBBLICI E CARO MATERIALI

giovedì 15 gennaio 2026

La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 1999) ha introdotto un pacchetto di misure di particolare rilievo per il settore dei lavori pubblici. Le novità riguardano in particolare l’istituzione di un prezzario nazionale, la creazione di un Osservatorio sui prezzari delle opere pubbliche e il prolungamento e rafforzamento dei meccanismi di aggiornamento prezzi per gli appalti in corso.

  • Nasce il prezzario nazionale dei lavori pubblici

Al fine di garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull'intero territorio nazionale, promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo e coordinare la definizione dei prezzari regionali, è definito il prezzario nazionale dei lavori pubblici, che sarà adottato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge (comma 487 della Legge di Bilancio 2026).

Il prezzario nazionale:

  • opererà come strumento di riferimento e supporto per la redazione dei prezzari regionali e dei prezzari speciali delle stazioni appaltanti;
  • indicherà, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell'oggetto dell'appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo;
  • sarà aggiornato annualmente.

 Regioni, province autonome e stazioni appaltanti potranno – nell'esercizio della propria autonomia organizzativa – discostarsi da tali valori, ma dovranno motivare espressamente eventuali scostamenti.

  • Istituzione dell’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari

A supporto del nuovo sistema viene istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche (commi 488 e 489 della Legge di Bilancio 2026).

L’Osservatorio avrà il compito di:

  • predisporre il prezziario nazionale;
  • monitorare l’aggiornamento dei prezzari regionali e speciali nonché la coerenza e la congruità nell'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi.

L’Osservatorio svolgerà, pertanto, attività di raccolta, analisi e confronto dati sui costi dei materiali, delle attrezzature e delle lavorazioni al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei prezzari nonché di monitorare, a campione, la relativa applicazione ai contratti di appalti pubblici di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

Potrà inoltre esprimere, su richiesta delle stazioni appaltanti, pareri non vincolanti sulla congruità economica di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di opere pubbliche, non ricomprese in contratti di programma, da finanziare in tutto o in parte con contributi dello Stato o dell'Unione europea, elemento che potrà incidere anche sulle priorità di accesso ai contributi.

  • Revisione prezzi e caro materiali

Il comma 490 della Legge di Bilancio introduce un'ulteriore disciplina transitoria, destinata a regolare l'impatto del caro materiali a partire dal 1° gennaio 2026. Questa si applica specificatamente agli appalti pubblici di lavori (inclusi general contractor e accordi quadro) aggiudicati sulla base della normativa previgente al nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. n. 36 del 2023), le cui offerte siano state presentate entro il 30 giugno 2023.

Per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026 fino alla fine dei lavori, i SAL dovranno essere redatti applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, i prezzari regionali aggiornati annualmente oppure, i prezzari speciali autorizzati, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta.   

I maggiori importi derivanti dall’aggiornamento dei prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, saranno riconosciuti dalle stazioni appaltanti nella misura del:

  • 90% per i contratti con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021;
  • 80% per i contratti con offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
  • Copertura finanziaria e procedure di reintegro

I commi 492 e 493 della Legge di Bilancio 2026 disciplinano il profilo essenziale della disponibilità delle risorse finanziarie. Resta ferma l’applicazione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili (FOI), mentre gli eventuali maggiori oneri devono essere fronteggiati dalle stazioni appaltanti mediante l’utilizzo:

a) delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70%, nonché;

b) delle economie derivanti dai ribassi d’asta, ove non soggette a specifici vincoli di destinazione.

Il comma 493 introduce un sistema di monitoraggio e di intervento tempestivo: qualora le risorse destinate alla revisione dei prezzi risultino impegnate o utilizzate in misura pari o superiore all’80%, la stazione appaltante è tenuta ad attivare, con congruo anticipo, le necessarie iniziative di reintegro delle somme. A tal fine, il legislatore prevede espressamente la possibilità di intervenire mediante la riduzione delle opere incluse nella programmazione triennale e nell’elenco annuale dei lavori, ovvero attraverso l’impiego delle economie generate da varianti in diminuzione relative al medesimo intervento.

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