CIRCOLARE SERVIZIO FISCALE DEL 10 giugno 2026 , CREDITI D’IMPOSTA CARBURANTE PER LE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA E PER GLI AUTOTRASPORTATORI
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Art. 8-ter, D.L. 38/2026 (come modificato prima dal D.L. 42/2026 e successivamente dall’art. 2, co.2, D.L. 89/2026)
Premessa
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento dei prezzi del gasolio e della benzina, dovuti alle recenti crisi internazionali, sono state introdotte, per il 2026, alcune misure specifiche per il settore agricolo e della pesca e per il settore dell’autotrasporto.
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Evoluzione normativa e dettaglio dei singoli crediti d’imposta
Imprese della pesca
Alle imprese esercenti l’attività di pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio della predetta attività, l’art. 4 del D.L. 18 marzo 2026 n. 33 (conv. in L. 13/05/2026, n. 79), noto come “Decreto Carburanti”, riconosce un credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026. Il costo dovrà essere comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell’IVA. Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2026.
Imprese agricole
Il D.L. 42/2026 (cd. “Decreto Carburanti-bis”), introducendo l’art. 8-ter al D.L. 38/2026 (cd. “Decreto fiscale”), ha riconosciuto uno specifico credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole.
In particolare, a tali imprese veniva riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, un credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo 2026.
Tuttavia, il D.L. 42/2026 è stato abrogato dall’art. 1, co. 2, della legge di conversione n. 88/2026, a decorrere dal 23/05/2026, che ha comunque specificato che “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 42 del 2026”.
In luogo di tale decreto, è stato emanato il D.L. 22/05/2026, n. 89 (noto come “Decreto Carburanti-quater”), il quale, modificando con l’art. 2, comma 2 il citato art. 8-ter del D.L. 38/2026, ha esteso la suddetta agevolazione anche agli acquisti di carburante effettuati nei mesi di aprile e maggio 2026, innalzando altresì il limite complessivo di spesa per lo Stato da 30 a 90 milioni di euro per l’anno 2026.
Per effetto di tale estensione, alle imprese agricole viene riconosciuto un credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio e benzina effettuato nei mesi da marzo a maggio dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto al netto dell’IVA.
Tra le spese ammissibili rientrano i consumi per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento delle serre destinate alla coltivazione di piante orticole.
Il D.L. 89/2026 introduce inoltre un credito d’imposta per sostenere le imprese agricole nell'acquisto di fertilizzanti agricoli, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali,
Infatti, mediante l’art. 2, comma 3 del D.L. 89/2026, con uno stanziamento di 40 milioni di euro, viene istituito un credito d’imposta fino al 30% della spesa effettuata per l’acquisto di fertilizzanti agricoli tra il mese di marzo e quello di maggio 2026, anch'esso comprovato da fatture d’acquisto al netto dell’IVA.
Imprese dell’autotrasporto
Relativamente alle imprese dell’autotrasporto, l’art. 3 del D.L. 33/2026 riconosceva originariamente un credito d’imposta alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter, comma 2, lett. a) del DLgs. 504/1995 1.
Tale beneficio era commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno, come rilevato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1 del D.L. 89/2026, il credito di imposta per tali soggetti è stato esteso anche al mese di giugno 2026, aumentando contestualmente le risorse stanziate dallo Stato da 100 a 300 milioni di euro per l’anno 2026.
Pertanto, per effetto del D.L. 89/2026, il credito d’imposta per gli autotrasportatori è ora commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell’anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio del medesimo anno rilevato dal MASE.
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Regole comuni a tutti i crediti d’imposta, modalità di utilizzo e trattamento fiscale
Tutti i crediti d'imposta sopra elencati condividono le medesime regole per quanto riguarda l’utilizzo degli stessi e la cumulabilità con eventuali altre misure.
In particolare:
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Deroghe ai limiti di compensazione: I crediti sono fruibili senza l'applicazione del limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta agevolativi, pari a 250.000 euro (art. 1, comma 53 della L. 244/2007), e del limite generale annuale di compensazione “orizzontale” nel modello F24, stabilito dall’art. 34 della L. 388/2000 e innalzato a regime da euro 700.000 a euro 2.000.000 per effetto dell’art. 1, co. 72, Legge 234/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Inoltre, per il credito carburante e per il credito fertilizzanti, a favore delle imprese agricole, non opera il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro.
Essi non rilevano, inoltre, ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR.
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Cumulabilità con altre agevolazioni: I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo (tenuto conto anche del risparmio fiscale derivante dalla non tassazione ai fini IRES ed IRAP) non porti al superamento del 100% del costo effettivamente sostenuto.
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Decreti attuativi
Trattandosi di misure condizionate a un "tetto massimo di spesa" complessivo, l'esatta percentuale del credito spettante a ciascuna impresa potrà essere definita solo dopo che le autorità avranno verificato il volume totale delle richieste rispetto alle risorse stanziate.
L'effettiva fruizione dei crediti d'imposta è pertanto subordinata all'emanazione dei rispettivi decreti attuativi ministeriali, che saranno promulgati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il credito d’imposta per gli autotrasportatori), ovvero dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste (per gli altri crediti d’imposta), sempre di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e che dovranno definire criteri e modalità di attuazione delle predette norme agevolative, con particolare riguardo tanto alle procedure di concessione del credito d'imposta - anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti - quanto alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.