Gestire l’impresa

PROROGA INCENTIVI PER ASSUNZIONI

Giovani under 35, donne con svantaggio occupazionale e over 35 in area Zes.

mercoledì 4 marzo 2026

In occasione della conversione in legge del cd. Decreto Milleproroghe, ovvero il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 convertito con modificazioni nella Legge 27 febbraio 2026, n. 26 (GU n. 49 del 28-2-2026) sono state prorogate alcune delle agevolazioni già previste nel 2025 in caso di assunzioni di giovani under 35, donne con svantaggio occupazionale e lavoratori over 35 assunti in area Zes.

Ricordiamo che le norme ora prorogate sono state introdotte dal Decreto Legge 7 maggio 2024 n. 60 (Decreto Coesione), convertito con modifiche in legge 4/7/2024, n. 95 e riguardano nello specifico:

  • Art. 22 Bonus giovani under 35
  • Art. 23 Bonus donne svantaggiate
  • Art. 24 Bonus assunzioni Zes Unica Mezzogiorno.

Le agevolazioni in questione sono state illustrate nelle nostre circolari n. 32 - 55/2024, n. 40 – 54 – 55 – 66 – 67 – 85/2025 e n. 31/2026.

Va precisato che le agevolazioni non sono immediatamente applicabili mancando le istruzioni operative che l’Inps fornirà con le consuete circolari.

Tuttavia, è da ritenere che, trattandosi di proroghe di misure già esistenti, le nuove indicazioni dell’Istituto, “mutatis mutandis”, non si discosteranno molto da quelle fornite nelle circolari Inps n. 90/2025 (under 35), n. 91/2025 (donne) e n. 10/2026 (over 35 in Zes unica).

 

Bonus giovani under 35

La proroga dell’agevolazione si applica alle seguenti condizioni

  • assunzioni e trasformazioni di contratti a termine dal 1° gennaio al 30 aprile 2026
  • con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • di giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato
  • per un periodo massimo di 24 mesi

L’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi Inail) è fissato

  • al 70% in via ordinaria
  • al 100% se l’assunzione garantisce l’incremento occupazionale netto[1]

con un limite massimo mensile pari a 500 euro per ciascun lavoratore.

Possono beneficiare dell’incentivo anche i datori di lavoro agricoli.

In base all’art. 22 comma 3 del Decreto Coesione se la sede / unità produttiva è nella cosiddetta ZES unica[2] Mezzogiorno (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) l’esonero è riconosciuto per un massimo di 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e per una durata non superiore a 24 mesi.

Tenuto conto che il comma 3 richiama il comma 1 (ovvero il bonus under 35 “nazionale”) riteniamo – per quanto sia bene attendere conferme dall’Inps - che, anche per la Zes unica, l’esonero risulti così differenziato:

  • 70% in via ordinaria
  • 100% se l’assunzione garantisce l’incremento occupazionale netto.

 

Bonus assunzioni donne svantaggiate

L’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di donne in una delle seguenti condizioni:

  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
  • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)
  • occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna.

La condizione di mancanza di impiego regolarmente retribuito si riscontra quando, negli ultimi 6 mesi oppure 24 mesi, la lavoratrice

  • non ha lavorato come subordinata oppure
  • ha prestato attività come subordinata o con prestazioni riconducibili ad attività lavorativa autonoma o parasubordinata, dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

Possono beneficiare dell’incentivo anche i datori di lavoro agricoli.

L’agevolazione consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi INAIL)

  • con limite massimo di 650 euro mensili,
  • per una durata massima di 24 mesi,
  • a condizione che si determini un incremento occupazionale netto.

L’esonero non si applica alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

 

Bonus assunzioni over 35 nella Zes unica

L’agevolazione spetta fino al 30 aprile 2026, ai datori di lavoro privati che

  • occupano fino a 10 dipendenti (numero considerato nel mese della nuova assunzione)
  • assumono a tempo indeterminato presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES unica lavoratori che hanno già compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi

Analogamente al Bonus under 35, la legge di conversione ha stabilito un esonero contributivo (esclusi i premi Inail) così differenziato:

  • 70% in via ordinaria
  • 100% se le assunzioni comportano un incremento occupazionale netto

con un limite massimo di 650 euro mensile per lavoratore e una durata massima di 24 mesi.

Sono compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Sono escluse dal beneficio le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

La circolare Inps 10/2026 (nostra circolare n. 31/2026) ha recentemente precisato che l’esonero contributivo è riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle regioni Zes unica indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

 

 

[1] Fino al 2025 tale condizione era stata stabilita solo attraverso la circolare Inps n.90. Con la legge di conversione è stato inserito il comma 4-bis in base al quale la percentuale di esonero è elevata al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto".

[2] La ZES Unica (Zona Economica Speciale) è un'area geografica delimitata che comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna nonché Marche e Umbria.

Istituita dal 1° gennaio 2024, mira a favorire gli investimenti e lo sviluppo nel Mezzogiorno offrendo alle imprese agevolazioni (sottoforma di crediti d'imposta o riduzioni contributive) e semplificazioni amministrative.

La ZES Unica è stata estesa a Marche e Umbria con la Legge 18 novembre 2025, n. 171.

[3] Anche in questo caso la legge di conversione ha inserito nell’art. 24 del decreto Coesione il comma 4-bis con lo stesso testo di quello inserito nell’art. 22. Vedi nota 1.

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