È accertato che numerose Sedi Inps hanno inviato alle cooperative sociali che svolgono attività per le quali è obbligatoria la posizione previdenziale agricola la notifica di provvedimenti di accertamento finalizzati al recupero della contribuzione Inail non richiesta in sede di tariffazione per i lavoratori svantaggiati denunciati con “Tipo Contratto 05”.
I provvedimenti finora segnalati sono stati notificati nel corso del mese di agosto 2026 e riguardano i periodi non prescritti, con importi che, per le posizioni con un numero significativo di lavoratori svantaggiati, risultano molto consistenti.
Duole constatare come l’Istituto non abbia avuto lo scrupolo (trattandosi di un suo errore!) di annunciare l’iniziativa mediante un messaggio, ma ha reso subito operativa l’azione di recupero concedendo il consueto termine di 30 giorni per il pagamento o per un eventuale ricorso alla Commissione centrale.
Il contenuto dei provvedimenti
I provvedimenti riguardano posizioni aziendali inquadrate come cooperativa sociale con Tipo Ditta 1 “09”, iscritte alla previdenza agricola, che denunciano lavoratori con “Tipo Contratto 05”, relativo alle persone svantaggiate inquadrate come operaio agricolo delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991.
L’Istituto rileva che, ferma restando l’esclusione della contribuzione previdenziale e assistenziale, resta dovuta la contribuzione relativa alle voci “Assistenza infortuni sul lavoro” e “Addizionale infortuni sul lavoro”, non richiesta in tariffazione nei periodi accertati.
Ne consegue il ricalcolo d’ufficio della contribuzione Inail dovuta, sulla base delle aliquote vigenti per ciascun periodo, senza applicazione di sanzioni civili, con pagamento a mezzo modello F24 – utilizzando la codeline indicata nel provvedimento – entro trenta giorni dalla ricezione.
Il quadro normativo
L’articolo 4 comma 3 della legge n. 381/1991 riduce a zero le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovuta dalle cooperative sociali sulle retribuzioni corrisposte alle persone svantaggiate.
La circolare Inail n. 55 del 15-12-1993 ha però chiarito, recependo l’orientamento del Ministero del lavoro, che tale azzeramento concerne esclusivamente l’assicurazione previdenziale e assistenziale gestita dall’Inps. Il fondamento è testuale: il comma 3 dell’articolo 4 parla di “aliquote”, mentre l’articolo 2 della stessa legge utilizza il termine “premi” nel richiamare la disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Sulla scorta della citata circolare si afferma, quindi, che la copertura assicurativa Inail risulta sempre dovuta per le persone svantaggiate.
Come noto, nel settore agricolo il relativo onere non transita da una posizione assicurativa territoriale (Pat), ma è riscosso dall’Inps all’interno della contribuzione agricola unificata, sotto le due voci sopra richiamate.
Nel merito, quindi, è da ritenere che la pretesa dell’Istituto possa essere sostanzialmente fondata.
Sono comunque in corso alcuni approfondimenti interni e sulla questione intendiamo coinvolgere le strutture nazionali.
In attesa di conoscere l’esito di queste azioni consigliamo di attendere fino alla scadenza del termine posto dall’Inps per la regolarizzazione.
L’origine del problema: le procedure di tariffazione
Per anni le procedure Inps di tariffazione hanno azzerato l’intera contribuzione dovuta per i lavoratori denunciati con Tipo Contratto 05, quota Inail compresa, pur in presenza di una codifica corretta dei lavoratori da parte delle cooperative.
Le cooperative si sono di conseguenza limitate a versare quanto richiesto dall’Istituto nelle tariffazioni trimestrali ricevute. Non vi è stata alcuna omissione né alcuna irregolarità dichiarativa: la mancata richiesta della quota Inail discende da un errore delle procedure dell’Istituto, oggi recuperato d’ufficio con effetto retroattivo.
La circostanza, pur non incidendo sulla debenza del contributo, rileva sul piano dell’assenza di responsabilità del contribuente ed è coerente con la mancata applicazione delle sanzioni civili disposta dagli stessi provvedimenti.
È un elemento da valorizzare in ogni interlocuzione con le Sedi, in particolare nelle richieste di rateazione.
La correzione in corso: la tariffazione del primo trimestre 2026
Abbiamo accertato che, con la tariffazione del primo trimestre 2026 – in scadenza il 16-9-2026 – l’Inps ha corretto la procedura: la contribuzione Inail viene ora regolarmente tariffata anche per i lavoratori denunciati con Tipo Contratto 05.
Si raccomanda pertanto di:
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verificare l’importo tenendo conto che, dal 1-1-2026, la contribuzione Inail per gli operai agricoli dipendenti è fissata nella misura unica dell’8,50%, in luogo del precedente 13,25% (circolare Inps n. 43/2026);
Il rischio di duplicazione dei versamenti
Nel confronto avvenuto con alcuni territori, si è riscontrato che vi sono casi di cooperative che, preso atto dell’azzeramento integrale operato dall’Inps, hanno deciso di aprire, a suo tempo, una specifica posizione assicurativa territoriale con relativa voce di tariffa e hanno versato direttamente all’Inail i premi per i lavoratori svantaggiati, pur trattandosi di operai agricoli.
In questi casi l’accertamento Inps si sovrappone a versamenti già effettuati e determina una duplicazione dell’onere. Prima di procedere al pagamento è quindi necessario:
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rappresentare la circostanza alla Sede Inps attraverso il Cassetto previdenziale del contribuente (sezione Contatti, comunicazione bidirezionale), chiedendo il riesame del provvedimento in autotutela;
Allo stato non risulta definita alcuna procedura di raccordo tra i due Istituti per la sistemazione di queste posizioni. La questione sarà oggetto di rappresentazione a livello nazionale.