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RIFINANZIAMENTO INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI CON DISABILITÀ NEGLI ETS

Contributo rinnovato, tutte le informazioni nella circolare del serizio lavoro previdenza n. 124

martedì 13 ottobre 2026

Il decreto del Ministro per le disabilità del 23 luglio 2026, pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità il 22 settembre 2026 (ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), rinnova con 25 milioni di euro il contributo già previsto dall’art. 28 Dl n. 48/2023 (v. nostra circolare n. 16/2023) per l’assunzione di giovani under 35 con disabilità all’interno di Enti del Terzo Settore (art. 4 DLgs n. 117/2017), in adempimento degli obblighi assuntivi previsti dalla legge 68/99.  

La misura ha finanziato, nella sua prima edizione, 975 assunzioni presso 389 datori di lavoro, esaurendo le risorse disponibili. Il Ministero per le disabilità, prendendo atto del successo dell’iniziativa, ha pertanto definito il rifinanziamento della misura. 

Gli aspetti operativi furono oggetto dei messaggi Inps nn.2906 e 3588 del 2024 (circolare n. 70 e circolare del 31/10/2024) 

Il 1° ottobre 2026 il Dipartimento ha poi reso disponibile sul sito internet istituzionale la modulistica per la presentazione delle domande (modello di istanza e dichiarazione sostitutiva) e le relative FAQ. 

 

1. Ambito soggettivo (art. 2, c. 1) 

 

Possono richiedere il contributo gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui all’art. 4 Dlgs n. 117/2017, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di dui fanno parte anche le imprese sociali, incluse le cooperative sociali. Nella dichiarazione sostitutiva da presentare all’atto dell’istanza è richiesta l’indicazione del numero di iscrizione al registro unico nazionale. 

 

2. Rapporti ammessi (art. 2, cc. 1 e 3) 

 

Il contributo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, o alle trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche part-time, di persone con disabilità di età inferiore a 35 anni, per attività conformi allo statuto. Non è chiarita l’applicabilità ai rapporti di apprendistato ma si ritiene che il contributo sia ammissibile considerato che si tratta di assunzioni a tempo indeterminato. 

L’evento incentivato (assunzione o trasformazione) deve collocarsi tra il 23 luglio (data di adozione del provvedimento) e il 31 dicembre 2026. Per le trasformazioni rileva la data della trasformazione e non quella dell’originaria assunzione a termine. 

Per “persona con disabilità” la FAQ 4 indica le persone con condizione di disabilità ex art. 3 L. 104/1992 (come modificato dal Dlgs n. 62/2024), gli invalidi civili, i titolari di indennità di accompagnamento, i ciechi e sordi civili, gli invalidi ex Legge n. 222/1984, gli invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica, e i soggetti inabili alle mansioni. L’elenco va in ogni caso letto alla luce delle categorie di persone con disabilità di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99. 

 

 

 

3. Misura dell’incentivo (art. 2, cc. 6 e 8; art. 5, c. 3) 

 

Il contributo massimo è pari a € 12.000 una tantum per ogni assunzione, più € 1.000 per ogni mese (riproporzionato per le frazioni di mese) dalla data di assunzione al 31 dicembre 2026. 

Se la spesa complessiva per le istanze ammesse supera le risorse, il contributo sarà rideterminato proporzionalmente per tutti i beneficiari: l’importo effettivo non è quindi prevedibile ex ante e va trattato con prudenza nelle previsioni economiche dell’ente. L’erogazione avviene in un’unica soluzione dopo la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, identificati con il codice assegnato all’istanza.  

Se il rapporto di lavoro si interrompe o cessa prima del 31 dicembre 2026 per qualunque ragione, il contributo non è erogato. Il Ministero ha espressamente escluso eccezioni per le cessazioni non imputabili al datore di lavoro. 

 

4. Requisiti, incompatibilità e cumulabilità (art. 3, c. 1) 

 

Ferme restando le disposizioni per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831, per accedere al beneficio il datore di lavoro: 

  • Deve essere in possesso del DURC regolare. 

  • Deve risultare adempiente degli obblighi previsti dall’art. 3 legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie, al momento della domanda e nei tre anni precedenti. Non deve altresì aver fatto ricorso all’esonero parziale (art. 5, c. 3), ad eventuali rifiuti di assunzione (art. 9, c. 8), e non deve aver subito sanzioni di cui all’art. 19 della stessa legge. 

  • Non deve aver commesso violazioni delle normative finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (non è specificato il riferimento temporale entro il quale effettuare tale verifica). 

  • Deve essere in regola con gli obblighi il cui rispetto è verificato ai sensi dell’art. 48-bis DPR 602/1973 (disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). 

Il contributo non è ammesso per l’assunzione di lavoratori per i quali sia già stato fruito il medesimo incentivo art. 28 DL 48/2023, anche presso altro datore di lavoro (il decreto non esplicita però quali strumenti il datore di lavoro possa attivare per verificare tale condizione, in particolare per rapporti precedentemente intercorsi con altri datori di lavoro). 

Il contributo è cumulabile con altre misure di incentivo all’assunzione di persone con disabilità, nel rispetto delle norme sul “de minimis” e della normativa vigente. 

 

5. Procedura (art. 2, c. 2; art. 4) 

 

Prima di presentare l’istanza il datore di lavoro deve informare il servizio per il collocamento mirato competente per la sede di lavoro della volontà di richiedere l’incentivo, dando poi atto dell’avvenuta informativa all’atto di presentazione dell’istanza.  

Il datore di lavoro è poi tenuto a presentare l’istanza e la relativa dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti (compilate entrambe sui modelli del Dipartimento) esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo inclusionelavorativa.disabilita@pec.governo.it entro il 31 dicembre 2026. La domanda è unica anche in caso di richiesta di contributo per più lavoratori. Per ciascun lavoratore è richiesta l’indicazione del codice fiscale, del codice UNILAV, e della data di assunzione e di trasformazione. Per le trasformazioni conviene prudenzialmente indicare i riferimenti di entrambe le comunicazioni UNILAV. 

Le istanze tardive o inviate con altri mezzi sono inammissibili. Sarà assegnato un numero di protocollo, il quale fungerà da codice identificativo della domanda, anche ai fini della verifica sull’ammissione della domanda. 

Per quesiti al Dipartimento è attiva la casella email: inclusionelavorativa.disabilita@governo.it.  

 

Circolare in allegato

 

 

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