Con un breve messaggio, n. 1315 del 17-4-2026, l’Inps comunica la revisione dei codici ammissibili nel campo "Tipo ditta 2" nei flussi Uniemens-PosAgri.
Questi codici, insieme a quelli ammissibili nel campo “Tipo ditta 1” (TD1), hanno un ruolo centrale per l’inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro agricoli, in quanto incidono direttamente sulla determinazione delle aliquote contributive applicabili e quindi sulla misura dell’obbligo contributivo.
In un breve quadro normativo di riferimento, l’Istituto richiama il regime generale quello della Contribuzione agricola unificata (CAU) (disciplinata dal Rd n. 1949 del 24-9-1940) che si sostanzia nell'accertamento e nella riscossione, da parte dell'INPS, della contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricoli, comprensiva anche dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (contribuzione INAIL).
Al regime generale è prevista la sola deroga per le cooperative e i loro consorzi di cui all’articolo 3 della Legge 240/1984 per le quali le aliquote contributive relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono equiparate a quelle previste per le imprese industriali e la relativa contribuzione è versata direttamente all’INAIL. In virtù di tale deroga, le imprese cooperative e i loro consorzi devono tenere una apposita posizione assicurativa territoriale (PAT) presso l’INAIL (identificate nella GAA con i codici “TD1” 03 e 18).
In merito all’oggetto del messaggio, l’Istituto rileva che i codici “TD2” 19, 39, 40, 43 e 44 sono relativi all'inquadramento dell'azienda nel settore extra-agricolo ai soli fini dei contributi INAIL. Si tratta di codici non più attuali (a volte sono stati impropriamente utilizzati) che in partica codificano il mancato versamento dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Considerato che nessuno di questi codici è riconducibile al regime derogatorio di cui alla legge n. 240/1984, sentito l'INAIL, l’Inps comunica che i predetti codici sono soppressi, in quanto non più conformi al regime generale della CAU.
Dall’1-5-2026 (2° periodo di trasmissione del 2° trimestre 2026 non è più consentito ai datori di lavoro agricoli l'utilizzo dei codici soppressi nel campo “TD2”. In caso di inserimento degli stessi, il sistema di accoglienza restituisce un apposito messaggio di alert, informando l'utente che i codici inseriti non sono più utilizzabili.
Per i periodi fino al 1° trimestre 2026, recanti nel campo “TD2” i codici soppressi, l’Istituto procederà alla tariffazione includendo nel calcolo anche le aliquote previste a titolo di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Visto il quadro delineato è forse opportuno che le imprese che hanno utilizzato tali codici effettuino una verifica relativa all’inquadramento e alla contribuzione dovuta.