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TRASMISSIONE DEI DATI SANITARI, PROROGA AL 31 DICEMBRE 2025

A fine anno il nuovo termine per l'invio al sistema Tessera Sanitaria

lunedì 14 aprile 2025

L’art. 3 c. 6 DL 202/2024 (c.d. decreto “Milleproroghe”), nella sua versione originaria, aveva previsto che il divieto di fatturazione elettronica, previsto per le prestazioni sanitarie erogate a soggetti persone fisiche (B2C), dovesse permanere ancora fino al 31 marzo (cfr. nostra circolare del 28/01/2025).

Successivamente, il 19 febbraio 2025, la Camera (con 182 voti favorevoli e 110 contrari) ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sul DDL di conversione del Decreto Milleproroghe.

In particolare, tra le diverse novità inserite in corso di conversione dal Senato, è stata prevista la proroga del divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari per tutto l’esercizio 2025.

SI ricorda che, tale divieto era già vigente per gli anni d’imposta dal 2019 al 2024.

La norma in commento è intervenuta sull’art. 10-bis del DL 119/2018, prevedendo che, per tutto l’esercizio 2025 resti in vigore il divieto di emettere fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio in capo ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema.

Inoltre, considerato che l'articolo 9-bis c. 2 del DL n. 135/2018 richiama esplicitamente il suddetto art. 10-bis del DL 119/2018, tale divieto è da intendersi esteso, per tutto il 2025, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.

Ulteriore precisazione è opportuno farla in relazione al caso di opposizione alla trasmissione dei dati da parte del soggetto privato.

In particolare, il divieto previsto dall’art. 10-bis D.L. 119/2018, opera anche con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie per le quali i cittadini hanno manifestato l’opposizione all’utilizzo dei dati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sulla base di quanto disposto dall’art. 3 DM Finanze del 31/07/2015, attuativo del D.Lgs. 175/2014.

 

Quindi, anche per l’anno 2025, sono escluse dalla fatturazione elettronica le prestazioni sanitarie rese, nei confronti delle persone fisiche, dai soggetti tenuti all’invio dei dati delle suddette prestazioni al Sistema TS, anche nel caso in cui l’interessato abbia manifestato l’opposizione. Gli operatori sanitari, nella fattispecie in esame, devono emettere la fattura nel consueto formato cartaceo ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

 

Per dovere di cronaca, si precisa che la proroga al divieto descritto, è stata resa possibile a seguito della richiesta avanzata, sia dagli operatori del settore (si veda la nota presentata al Ministero della Salute dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), che dall’Agenzia delle Entrate.

Per un riepilogo completo della disciplina di invio dei dati sanitari al sistema TS, si rimanda alla già richiamata circolare del 28/01 u.s..

 

IN ALLEGATO LA CIRCOLARE DEL SERVIZIO FISCALE

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