Notizie

DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19

Importanti disposizioni per il settore edile

giovedì 14 marzo 2024

Con la pubblicazione in Gazzetta del DL n. 19 del 2 marzo 2023 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” sono state introdotte misure importanti in particolare per il settore edile.

Art. 27 - Dal 1° ottobre 2024 è introdotta la “patente a crediti” ossia un sistema di qualificazione obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi, che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili temporanei o mobili, se non sono in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

La patente a crediti è rilasciata in forma digitale dall’INL di competenza, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente: 

a)  iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, nonché dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c)   possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

d)   possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

e)   possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). 

La patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30 crediti e può subire decurtazioni in relazione agli esiti degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi di carattere sanzionatorio.

I crediti possono essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione inerenti  salute e sicurezza.

Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti e dovrà essere trasmessa copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti sanzionatori la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, purchè l’impresa o il lavoratore autonomo non siano destinatari di ulteriori atti o provvedimenti sanzionatori.

La decurtazione dei crediti avviene:

a)   per accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;

b)   per accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;

c)   per provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

d)    per riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: 

1) la morte: venti crediti; 

2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti; 

3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti. 

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

Con una dotazione inferiore a quindici crediti le imprese e i lavoratori autonomi non possono operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti, viene inoltre applicata una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. 

Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), devono verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta una sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente da parte degli organi di vigilanza in materia di lavoro.

È previsto un inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia con la reintroduzione delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, anche dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi.

Viene estesa la responsabilità solidale tra il committente e l’appaltatore/subappaltatore anche alla figura dell’appaltatore fittizio, che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati. Anche tale soggetto dovrà corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali e i premi assicurativi in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto.

Con l’obiettivo di valorizzare le imprese che operano correttamente è prevista la creazione di una Lista di conformità INL” in formato digitale, consultabile pubblicamente, in cui verrà inserito il datore di lavoro che, all’esito dell’accertamento ispettivo, non risulti destinatario di violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. A questi datori di lavoro è rilasciato, da parte dell’INL, un apposito attestato e non saranno sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti.

Nel Decreto-legge è inoltre previsto un potenziamento del personale ispettivo, amministrativo e tecnico, dell’INL e del contingente dell’Arma dei Carabinieri al fine di rafforzare le attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Resta informato