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DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) E “SCOSTAMENTO NON GRAVE”

150 euro la soglia limite che ricomprende anche le sanzioni e gli interessi

giovedì 11 dicembre 2025

Il Ministero del lavoro ha risposto all’interpello m. 3/2025 (avente ad oggetto Interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Art. 3 comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 e applicazione della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel quale veniva richiesto come interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 30.01.2015 e se, in presenza di situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale fosse tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva.

La risposta del Ministero, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’INL è la seguente:

Il D.M. 30.01.2015 – che disciplina il procedimento di adozione del Documento unico di regolarità contributiva (“DURC”) – all’articolo 3 elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere comunque attestata e contempla, all’ultimo comma, un’ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.
In proposito, il comma 3 dell’articolo 3 definisce come scostamento non grave quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge.

La formulazione testuale della disposizione in esame – che quantifica lo scostamento non grave tenendo conto anche di eventuali accessori di legge – non legittima l’ipotesi prospettata dall’istante, per cui, in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una effettiva omissione contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale. Tale prospettazione appare destituita di fondamento in quanto le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono.

Infatti, le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.

La norma stessa ha espressamente individuato in 150 euro l’importo – comprensivo di contributi e accessori di legge – che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti. La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall’ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”.

Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

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