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EDILI: ISTRUZIONI OPERATIVE INPS PER LA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 2023

Gli aventi diritto, le condizioni di accesso e la misura dello sgravio

 

giovedì 22 febbraio 2024

L'Inps rende note le modalità per fruire dello sgravio contributivo a favore delle imprese del settore edile nel 2023. Domande entro il 15-5-2024. Si tratta di istruzioni uguali a quelle dello scorso anno.

L’INPS, con la circolare n. 13 del 17-1-2024, ha fornito le istruzioni operative per il godimento della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2023.

Si ricorda che il decreto del Ministero del Lavoro del 13-12-2023, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia, ha confermato per l’anno 2023, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’art. 29 del D.L. 244/1995 (L. 341/1995).

Aventi diritto

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Lo sgravio autorizzato dal decreto riguarda i periodi di paga intercorrenti da gennaio a dicembre 2023.

Sono escluse dalla riduzione contributiva le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Condizioni di accesso allo sgravio

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata dal Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali);
  • • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del Dl 338/1989 (rispetto del minimale contributivo);
  • • i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis comma 8 Dl 223/2006).

Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta

  • • per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, - articolo 1 comma 100 205/2017; esonero per l’occupazione giovanile - articolo 1 commi 10-15 Legge 178/2020).
  • • in presenza di contratti di solidarietà (Cfr. circolare Inps n. 269/1995. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario).

Misura dello sgravio

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

La contribuzione dovuta all’INPS sulla quale va applicata la riduzione è, quindi, quella a carico del datore di lavoro, al netto:

- della contribuzione dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

- dell’eventuale contributo CIGS a carico del dipendente

- del contributo integrativo dello 0,30% previsto dall’art. 25, quarto comma, della L. 845/1978, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (che viene versato unitamente al contributo per la nuova indennità di disoccupazione - NASpI);

- delle misure compensative eventualmente spettanti per il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

La riduzione spetta anche sui premi assicurativi INAIL relativi alla assicurazione infortuni e silicosi esclusi i premi speciali artigiani e va applicata in sede di autoliquidazione.

Modalità di fruizione dello sgravio

Per fruire del beneficio le aziende devono inoltrare apposita istanza telematica (modulo Rid-Edil) all'Inps disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Le domande saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto e definite entro il giorno successivo. In caso di esito positivo del controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024; l'esito sarà visualizzabile all'interno del cassetto previdenziale aziendale.

Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024. I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2023, fino al 15 maggio 2024.

Queste le modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens.

Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2023 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla presente circolare (Allegato n. 2); la Struttura territorialmente competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non sono valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

È, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.

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