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IL PRINCIPIO DNSH NEL PNRR

Gli interventi previsti dai PNRR nazionali non devono arrecare alcun danno significativo all’ambiente

giovedì 11 dicembre 2025

Con una nota dell’1 dicembre la Presidenza del Consiglio informa della pubblicazione sul portale Italiadomani.gov.it – Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR, della nuova FAQ relativa alla metodologia di calcolo del requisito “-20% NZEB”, descritta nella Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH), allegata alla circolare RGS 22/2024.

Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF (Recovery and Resilience Facility) che rappresentano il cuore di Next Generation EU. Inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione ecologica.

Il Regolamento individua sei criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali:

  1. mitigazione dei cambiamenti climatici

Un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG).

  1. Adattamento ai cambiamenti climatici

Un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni.

  1. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine

Un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico.

  1. Transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti

Un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.

  1. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo

Un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo.

  1. Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi

Un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

 

Tutte le misure inserite nei PNRR devono essere conformi al principio DNSH ed è compito degli Stati membri dimostrarne il rispetto, pertanto, tutti i progetti e le riforme proposti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano sono stati valutati considerando i criteri DNSH.

Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva a lungo termine, per ogni intervento finanziato, gli effetti diretti e indiretti attesi, individuando quattro scenari distinti:

1 - La misura ha impatto nullo o trascurabile sull’obiettivo

2 - La misura sostiene l’obiettivo con un coefficiente del 100%*

3 - La misura contribuisce “in modo sostanziale" all’obiettivo ambientale

4 - La misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

e due approcci per le valutazioni DNSH:


1) Approccio semplificato: adottato se, per un singolo obiettivo, l’intervento è classificabile in uno dei primi tre scenari. Le amministrazioni hanno quindi fornito una breve motivazione per mettere in luce le ragioni per cui l’intervento è associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde.

2) Analisi approfondita e condizioni da rispettare: da adottare per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell’energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti, e che dunque presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali. La stessa analisi si è resa necessaria anche per gli interventi che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

 

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