La Regione ha approvato con DGR Emilia Romagna n. 9321 del 12 maggio 2026 la scheda tecnica relativa ai sottoprodotti denominati “Residui di lana di roccia ottenuti dall’espianto di piante di ortaggi”: trattasi del processo produttivo n. 14.
Si tratta di sottoprodotti in lana di roccia (costituiti da lana minerale, identificata all’Allegato VI del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) della Lana minerale al numero di indice n. CAS 650-016-00-2), in particolare di lastre in lana di roccia ottenute dall’espianto di piante di ortaggi alla conclusione del ciclo di produzione industriale degli stessi in serre.
L’utilizzo dei sottoprodotti può avvenire tal quale come substrato per la coltivazione in serre di ulteriori tipologie di piante oppure per la produzione di substrati impiegati in attività florovivaistica oppure nella realizzazione di tetti verdi o giardini verticali.
Il sottoprodotto può essere avviato all’utilizzo tal quale, in caso di impiego come substrato per la coltivazione in serre, oppure previa rimozione del film plastico protettivo in caso di impiego per ulteriori utilizzi: produzione di substrati impiegati in attività florovivaistica o per la realizzazione di tetti verdi e giardini verticali.
Nel caso di impiego per la produzione di substrati, tale processo produttivo può comprendere anche operazioni di miscelazione con altre materie prime e di macinazione.
Nell’ottica di garantire la massima tutela della salute umana e dell’ambiente, ai fini della classificazione di sottoprodotto, risulta necessario che il residuo sia caratterizzato da un contenuto di ossidi alcalini e alcalino-terrosi nelle fibre superiore al 18% peso e che sia accertato il rispetto di una delle condizioni di cui alla nota Q del Regolamento CLP.
Infine, per quanto concerne il tempo di deposito, dalla Regione è stato ritenuto congruo un tempo massimo di deposito pari a 9 mesi.