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PARI OPPORTUNITA’: LA REGIONE INTEGRA E MODIFICA LA LEGGE REGIONALE 6/2014

I dettagli

giovedì 11 settembre 2025

Con la L.R. n. del 25 luglio 2025 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2025. Altri interventi di adeguamento normativo” la Regione Emilia-Romagna ha apportato delle modifiche e delle integrazioni alla Legge regionale n. 6/2014 “Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere”

In particolare, si segnalano:

 

  • Lettera j) * al comma 1 art. 3 è stata sostituita dalla seguente formulazione:

“j) discriminazione di genere: ogni distinzione, esclusione o limitazione, diretta o indiretta, basata sul sesso, sull’identità di genere, sull’orientamento sessuale o su caratteristiche sessuali, che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o impedire il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti e delle libertà fondamentali in qualsiasi ambito della vita, compreso l’accesso al lavoro, alla formazione, alla retribuzione equa e alla progressione di carriera. La presente definizione è coerente con quanto previsto dalla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e successive modifiche, dalla direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in materia di parità di trattamento e tutela contro le discriminazioni multiple;”

 

  • Comma 1bis inserito dopo comma 1 art. 29 nel quale in coerenza con la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Regione promuove l’adozione di strumenti per la trasparenza retributiva, tra cui il diritto all’informazione individuale sui livelli retributivi medi, la redazione di report sulla parità salariale, e l’individuazione di misure correttive in presenza di divari retributivi ingiustificati.”.

 

In allegato estratto della legge 9/2025 con gli articoli integrati e/o sostituiti in merito al Capo VII Pari Opportunità.

 

*La precedente formulazione della lettera J):  “discriminazione di genere: ogni distinzione, disposizione, criterio, prassi, atto, patto, comportamento o limitazione basata sul sesso o sull’orientamento di genere, che abbia l’effetto o lo scopo diretto o indiretto di produrre una disparità di trattamento lesiva della dignità in ragione del sesso, ai sensi delle definizioni di discriminazione diretta e indiretta e di molestie e molestie sessuali di cui alla direttiva 2006/54/CE recepita con decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)”.

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